Regolamento (UE) 2025/192
Regolamento delegato (UE) 2025/192 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo dettagliato come devono essere accreditati i verificatori che operano nell’ambito del FuelEU Maritime. Definisce requisiti, fasi procedurali, controlli annuali, rinnovo, valutazioni straordinarie, misure amministrative e scambio di informazioni tra organismi nazionali di accreditamento e autorità competenti. La disciplina si coordina con il regolamento (CE) n. 765/2008 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 sulle attività di verifica.
Regole procedurali per l’accreditamento, la vigilanza, la rivalutazione e l’eventuale sospensione o revoca dei verificatori ai sensi del regolamento (UE) 2023/1805 sul FuelEU Maritime.
Ambito di applicazione
Si applica ai verificatori che svolgono attività di verifica previste dal regolamento (UE) 2023/1805 in materia di uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, nonché agli organismi nazionali di accreditamento designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Copre l’accreditamento per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, la verifica della conformità ai requisiti di intensità dei gas a effetto serra e il rilascio del documento di conformità FuelEU. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; in assenza di disposizioni specifiche, rinvia al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla norma armonizzata ISO/IEC 17029:2019. Rilevano anche gli scambi informativi con l’autorità competente dello Stato di riferimento, con possibili interazioni transfrontaliere quando verificatore e società sono in Stati membri diversi.
Regolamento delegato (UE) 2025/192: procedure per l’accreditamento dei verificatori FuelEU Maritime
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2023/1805, che disciplina l’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. La finalità è assicurare un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica solido, trasparente e non discriminatorio, fondato su verifiche di terza parte e su organismi nazionali di accreditamento competenti e indipendenti.
Quadro normativo di riferimento
Il testo si coordina con il regolamento (CE) n. 765/2008, che costituisce la disciplina generale dell’accreditamento nell’Unione, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027, che specifica le norme operative per le attività di verifica FuelEU. In assenza di regole specifiche, trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008; per i requisiti tecnici di accreditamento è richiamata la norma armonizzata indicata in nota, identificata come ISO/IEC 17029:2019.
Ambito dell’accreditamento
L’accreditamento dei verificatori riguarda tutte le attività connesse al sistema FuelEU Maritime, in particolare:
- valutazione dei piani di monitoraggio e dei piani di monitoraggio modificati;
- verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU;
- verifica della conformità ai requisiti sull’intensità dei gas a effetto serra, mediante il calcolo dell’intensità dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi;
- rilascio del documento di conformità FuelEU.
Domanda di accreditamento e documentazione richiesta
Il richiedente deve presentare una domanda conforme alla norma armonizzata e mettere a disposizione dell’organismo nazionale di accreditamento un corredo informativo ampio prima dell’avvio della valutazione. La documentazione riguarda in particolare:
- procedure e processi di verifica e sistema di gestione della qualità;
- criteri di competenza e prove della formazione continua del personale;
- processi per garantire imparzialità e indipendenza;
- elenco di esperti tecnici e addetti principali;
- procedure interne di verifica e relativi registri;
- ulteriori informazioni richieste dall’organismo nazionale.
Valutazione del richiedente
La squadra di valutazione esamina i documenti, svolge una visita in loco e osserva direttamente un campione rappresentativo del personale e delle attività di verifica. L’obiettivo è verificare che il richiedente sia in grado di svolgere correttamente tutte le attività accreditate secondo il regolamento FuelEU. Le eventuali difformità devono essere affrontate con azioni correttive; l’organismo nazionale può richiedere integrazioni, ulteriori evidenze o una valutazione di follow-up per accertarne l’effettiva attuazione.
Decisione di accreditamento, certificato e durata
La decisione sulla concessione, proroga o rinnovo dell’accreditamento deve tener conto della norma armonizzata. In caso di esito positivo, l’organismo nazionale rilascia un certificato di accreditamento valido per tutte le attività di verifica previste dal regolamento (UE) 2023/1805. La durata del certificato non può superare cinque anni.
Vigilanza annuale, rivalutazione e controlli straordinari
Ogni verificatore accreditato è soggetto a vigilanza annuale; il primo intervento deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del certificato. La vigilanza comprende almeno una visita in loco e l’osservazione diretta delle prestazioni del personale. Prima della scadenza del certificato, il verificatore richiede il rinnovo e l’organismo nazionale procede alla rivalutazione. Inoltre, può essere svolta in qualsiasi momento una valutazione straordinaria, e il verificatore deve comunicare subito ogni modifica significativa del proprio status o funzionamento che incida sull’accreditamento.
Misure amministrative e ricorsi
L’organismo nazionale può sospendere o revocare l’accreditamento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. La sospensione è prevista in presenza di violazioni gravi, persistenti o ripetute, o di violazione di condizioni specifiche; la revoca interviene, tra l’altro, se il verificatore non rimedia dopo la sospensione, se vi è una condanna per frode di soggetti apicali o del personale coinvolto, o se il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false o occultato informazioni. La decisione è opponibile secondo le procedure nazionali previste dal regolamento (CE) n. 765/2008.
Requisiti degli organismi nazionali di accreditamento e composizione delle squadre di valutazione
Gli organismi nazionali di accreditamento devono operare nel rispetto del regolamento (CE) n. 765/2008 e della norma armonizzata. Per ogni valutazione va designata una squadra composta da un valutatore responsabile e, se necessario, da altri valutatori o esperti tecnici. Il regolamento dettaglia i requisiti di competenza richiesti ai valutatori, ai responsabili del riesame interno e ai decisori delle domande di accreditamento.
Reclami, valutazione inter pares e riconoscimento reciproco
I reclami provenienti da autorità competenti, società di navigazione, Stato di bandiera o altre parti interessate devono essere esaminati entro un termine ragionevole e comunque non oltre tre mesi. Il regolamento disciplina anche la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento, prevedendo regole specifiche per i criteri di competenza, la pubblicazione degli esiti e una possibile esenzione temporanea fino a tre anni. In mancanza di una valutazione inter pares completa, gli Stati membri accettano i certificati dei verificatori accreditati, se è stata avviata la valutazione e non sono emerse inosservanze.
Scambio di informazioni tra autorità, organismi nazionali e verificatori
La disciplina è fortemente orientata alla cooperazione amministrativa. Gli Stati membri devono istituire sistemi efficaci di scambio di informazioni tra organismo nazionale di accreditamento e autorità competente dello Stato di riferimento; se vi sono più autorità, una di esse funge da punto di contatto. Ogni anno l’organismo nazionale trasmette un programma di lavoro entro il 31 dicembre e una relazione di gestione entro il 1° giugno; deve inoltre informare sulle misure amministrative adottate. I verificatori, a loro volta, devono notificare entro il 15 novembre le informazioni necessarie per la programmazione dell’attività di accreditamento, incluse le verifiche pianificate, i dati delle società e i membri della squadra di verifica.
Banca dati pubblica e accessibilità delle informazioni
Ogni organismo nazionale di accreditamento deve istituire e mantenere una banca dati pubblica con nome, numero di accreditamento, indirizzo, date di concessione e scadenza e informazioni sulle eventuali misure amministrative. Il soggetto riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 deve inoltre agevolare e armonizzare l’accesso alle banche dati nazionali, potendo anche raggrupparle in una banca dati centralizzata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fonte applicabile e norma armonizzata
In assenza di disposizioni specifiche nel regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. Per i requisiti minimi di accreditamento e per gli organismi di accreditamento si applica la norma armonizzata richiamata, identificata in nota come ISO/IEC 17029:2019.
Ambito dell’accreditamento e obiettivi di valutazione
L’accreditamento copre la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni FuelEU e parziali FuelEU, il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché il rilascio del documento di conformità FuelEU. Gli organismi nazionali verificano competenze, metodi completi ed efficaci e rispetto dei requisiti del capo IV del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, inclusi imparzialità e indipendenza.
Domanda di accreditamento e documentazione
La richiesta di accreditamento deve contenere le informazioni obbligatorie previste dalla norma armonizzata. Prima dell’avvio della valutazione, il richiedente fornisce informazioni su procedure, sistema di gestione della qualità, criteri e garanzia delle competenze del personale, imparzialità e indipendenza, esperti tecnici e addetti principali, procedure e registri di verifica, nonché ogni altra informazione richiesta dall’organismo nazionale di accreditamento.
Valutazione del richiedente
La squadra di valutazione esamina i documenti, effettua una visita in loco e osserva direttamente le prestazioni di un numero rappresentativo di addetti nelle attività di valutazione dei piani, verifica delle relazioni e rilascio del documento di conformità. Il richiedente deve correggere le difformità rilevate; l’organismo di accreditamento può chiedere ulteriori informazioni, prove o una valutazione di follow-up.
Decisione di accreditamento e durata
La concessione, proroga o rinnovo dell’accreditamento avviene tenendo conto della norma armonizzata. Se l’accreditamento è concesso o rinnovato, viene rilasciato un certificato valido per tutte le attività di verifica previste dal regolamento (UE) 2023/1805. La validità del certificato non può superare cinque anni.
Vigilanza annuale e rivalutazione
Ogni verificatore accreditato è sottoposto a vigilanza annuale, con visita in loco e osservazione diretta del personale; il primo controllo deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del certificato. Prima della scadenza, il verificatore chiede il rinnovo e l’organismo nazionale effettua la rivalutazione per decidere sull’eventuale proroga del certificato.
Valutazioni straordinarie e modifiche significative
L’organismo nazionale può svolgere in qualsiasi momento una valutazione straordinaria per verificare il permanere dei requisiti. Il verificatore deve comunicare immediatamente ogni modifica significativa del proprio status o funzionamento che incida sull’accreditamento.
Misure amministrative: sospensione e revoca
L’organismo nazionale può sospendere o revocare l’accreditamento in caso di non conformità; deve farlo anche su richiesta del verificatore. La sospensione è prevista, tra l’altro, per violazioni gravi, persistenti o ripetute, o per violazione di condizioni specifiche. La revoca interviene se il verificatore non rimedia dopo una sospensione, se vi è condanna per frode di dirigenti o personale coinvolto, o in caso di informazioni false o occultate intenzionalmente. Sono previste procedure documentate e possibilità di ricorso secondo il diritto nazionale in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008.
Requisiti degli organismi nazionali di accreditamento e squadre di valutazione
Gli organismi nazionali operano secondo il regolamento (CE) n. 765/2008 e la norma armonizzata. Ogni valutazione richiede una squadra con un valutatore responsabile e, se necessario, altri valutatori o esperti tecnici. Sono fissati requisiti di competenza per valutatori, responsabili del riesame interno e decisori, oltre a requisiti specifici per gli esperti tecnici.
Reclami, valutazione inter pares e riconoscimento reciproco
I reclami da autorità, società, Stato di bandiera o altre parti interessate devono essere esaminati entro un termine ragionevole e non oltre tre mesi. Il regolamento disciplina anche la valutazione inter pares degli organismi nazionali, le condizioni di esenzione temporanea fino a tre anni e il riconoscimento reciproco dei certificati di accreditamento, in presenza delle condizioni previste.
Scambio di informazioni, banche dati e notifiche
Gli Stati membri devono istituire sistemi di cooperazione tra organismo nazionale e autorità competente dello Stato di riferimento. Sono previsti programma di lavoro annuale entro il 31 dicembre, relazione di gestione entro il 1° giugno, scambio di informazioni sulle misure amministrative, trasmissione di dati sull’attività di controllo, banca dati pubblica dei verificatori, notifiche annuali dei verificatori entro il 15 novembre e aggiornamenti in caso di variazioni.
Come è indicizzato
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