Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22113/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva stipulato nel 2012 un contratto con una società estera indicata come corrispondente per la Carta Verde in vari Paesi. Successivamente aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano la controparte, prospettando che il contratto originario fosse solo un contratto-quadro e che la gestione materiale dei sinistri in Italia fosse stata svolta da una "Intereurope" con sede a Milano, distinta dalla società tedesca. L'attrice sosteneva che tale soggetto italiano avesse liquidato sinistri senza trasmettere la documentazione, impedendo controlli e causando un danno pari al costo dei sinistri indennizzati. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 18 l. n. 218/1995 per il mancato esame di documenti prodotti in appello, ritenuti decisivi per dimostrare l'esistenza di un soggetto giuridico italiano; inoltre ha lamentato la violazione dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, sostenendo che la clausola di proroga di giurisdizione del contratto tedesco non potesse estendersi a rapporti successivi con la pretesa entità italiana. La resistente ha sostenuto l'inesistenza di una distinta società italiana, l'unicità del soggetto con sede a Düsseldorf e l'esistenza di una clausola attributiva di giurisdizione a favore del giudice tedesco.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività dei documenti prodotti in appello, osservando che essi non potevano provare l'esistenza di una personalità giuridica italiana distinta e che alcuni di essi, anzi, dimostravano il contrario. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo perché fondato sull'assunto, non dimostrato e già escluso dalla Corte d'appello, dell'esistenza di un soggetto giuridico autonomo denominato "Intereurope Italia"; in ogni caso ha rilevato che un contratto con oggetto indeterminato o indeterminabile è nullo, sicché non può qualificarsi come contratto-quadro valido. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisata colpa grave, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della resistente di una somma pari alle spese di lite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in tema di produzione di nuovi documenti in appello

  • art. 18 l. 31 maggio 1995, n. 218

    richiamato dalla ricorrente in tema di giurisdizione e rilevanza dei documenti prodotti

  • art. 25 Regolamento UE 12 dicembre 2012, n. 1215/2012

    richiamato per contestare la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto

  • art. 122 c.p.c.

    i documenti redatti in lingua non conosciuta e privi di traduzione sono inutilizzabili

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, ravvisata colpa grave

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    posto a base della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1325 c.c.

    evocato indirettamente dal riferimento alla mancanza di oggetto determinato o determinabile come causa di nullità del contratto

  • art. 1346 c.c.

    utilizzato come parametro per affermare che un contratto con oggetto indeterminato o indeterminabile è nullo per mancanza dell'oggetto

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività quando i documenti che si assumono erroneamente non esaminati non sono astrattamente idonei a mutare l'esito della controversia.
  • La personalità giuridica di una società non si desume da meri documenti contabili o da corrispondenza commerciale, ma dai presupposti legali costitutivi previsti dall'ordinamento applicabile.
  • La mera circostanza che una società estera operi in Italia o vi decentrI attività non comporta la nascita di un distinto soggetto di diritto italiano.
  • Un contratto con oggetto indeterminato o indeterminabile è nullo per mancanza dell'oggetto; tale qualificazione è incompatibile con la tesi della validità di un contratto-quadro privo di determinazione dell'oggetto.
  • Documenti redatti in lingua straniera non tradotti non sono utilizzabili come prova del fatto dedotto.
  • La proposizione di censure manifestamente infondate o contraddittorie può integrare colpa grave e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileContrattiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.