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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La O.M.T. aveva versato Euro 33.542,00 per la registrazione della sentenza che aveva condannato anche i sindaci al risarcimento dei danni. L'Agenzia aveva riconosciuto la prenotazione a debito ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 59, lett. d) solo per la parte riguardante gli amministratori, rifiutando il rimborso relativo alla quota imputata ai sindaci sostenendo, tra l'altro, che il Cancelliere avesse richiesto solo la registrazione a debito parziale e che solo il Cancelliere fosse legittimato a chiedere la prenotazione a debito. La contribuente impugnò il diniego per mancata motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento e violazione dell'art. 59, lett. d) del D.P.R. n. 131/1986; in primo e secondo grado il reclamo fu rigettato. In Cassazione la ricorrente dedusse, in particolare, che la sentenza civile aveva accertato fatti obiettivamente riconducibili a fattispecie di reato anche con riferimento ai sindaci e che, pertanto, la prenotazione/registrazione a debito doveva operare per l'intera sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso ritenendo che, ai fini della prenotazione a debito ex art. 59, lett. d) D.P.R. n. 131/1986, rilevano i fatti obiettivamente configurabili come reato accertati in sede civile, indipendentemente dai diversi titoli di responsabilità (commissiva o omissiva) e indipendentemente dall'esistenza di un processo penale o di una condanna penale. La distinzione operata dalla CTR tra condotta commissiva e omissiva dei sindaci è stata ritenuta contraria alla norma: pertanto la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Cassazione ha accolto il ricorso originario della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l'Agenzia è condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità alla O.M.T., liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d)

    "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato"

    La norma impone la registrazione a debito per le sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato; la Corte interpreta il requisito in senso ampio: è sufficiente che i fatti accertati in sede civile siano oggettivamente riconducibili a ipotesi di reato (astratta configurabilità), senza richiedere una condanna penale o l'esistenza di un procedimento penale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60

    Prevede che l'imposta prenotata possa essere recuperata solo nei confronti delle parti obbligate al risarcimento (ossia dei convenuti condannati), non operando automaticamente la solidarietà fiscale per la recuperabilità tra i diversi obbligati.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    Richiamato per spiegare la disciplina della solidarietà e del recupero dell'imposta; la Corte sottolinea che l'art. 60 limita il recupero ai soli condannati al risarcimento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Norma sul diritto di difesa e obbligo di motivazione degli atti tributari; contestata dalla ricorrente la presunta carenza motivazionale del diniego di rimborso, ma la Cassazione ha risolto la controversia sul piano sostanziale con prevalenza dell'interpretazione di cui all'art. 59 DPR 131/1986.

  • art. 112 c.p.c.

    Riguarda l'integrazione e la modifica della motivazione; la ricorrente censurava presunta integrazione postuma della motivazione da parte della CTR; la Corte non ha ritenuto determinante tale profilo dopo aver deciso sul principio di diritto applicabile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23

    Norma sul procedimento tributario richiamata dalla ricorrente nei motivi di impugnazione; non ha inciso sulla decisione di merito che si è fondata sull'interpretazione dell'art. 59 DPR 131/1986.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Fondamento processuale dei motivi di cassazione indicati (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto).

  • art. 384 c.p.c.

    Permette alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari accertamenti di fatto, di decidere nel merito: qui applicata per accogliere il ricorso e decidere direttamente a favore della contribuente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 414 del 18 luglio 1989

    Giurisprudenza richiamata che spiega la ratio dell'art. 59, lett. d) (finalità etico-morale di non gravare il danneggiato) e che le 'sentenze' richiamate dalla norma comprendono anche sentenze civili che accertino incidenter tantum la sussistenza del reato ai fini della risarcibilità.

  • Cassazione, Sez. 5, sentenze n. 5952/2007 e n. 24096/2014

    Precedenti di legittimità che affermano che l'art. 59 lett. d) si riferisce anche a fatti che 'astrattamente' configurano reato e che non è necessaria la pronuncia penale; la Corte ha fatto riferimento a tali precedenti per consolidare l'interpretazione adottata.

Massime di principio

  • Per la prenotazione/registrazione a debito ex art. 59 lett. d) D.P.R. 131/1986 è sufficiente che la sentenza civile accerti fatti oggettivamente riconducibili a fattispecie di reato (astratta configurabilità): non è necessaria una condanna penale né l'esistenza di un procedimento penale.
  • Non rileva, ai fini della prenotazione a debito, la diversa qualificazione del titolo di responsabilità (es. responsabilità commissiva degli amministratori vs responsabilità omissiva dei sindaci): ciò che conta sono i fatti materialmente accertati e la loro riconducibilità a condotte penalmente rilevanti.
  • L'imposta eventualmente prenotata può essere recuperata dall'Amministrazione solo nei confronti delle parti che sono state condannate al risarcimento (art. 60 DPR 131/1986); la prenotazione evita che il danneggiato debba anticipare l'imposta quando i fatti hanno rilevanza penale.
  • In caso di diniego di rimborso per mancata prenotazione a debito, la decisione dell'Amministrazione deve comunque essere valutata nel merito: carenze formali (es. indicazione del responsabile) non sono di per sé decisive se la questione sostanziale può essere decisa sulla base degli elementi esistenti.
  • Nel contenzioso di legittimità la Corte di Cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando direttamente sulla sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito.
  • Per evitare che il danneggiato sostenga costi indebiti, l'interpretazione prevalente richiede che l'ufficio fiscale consideri la concreta rilevanza penale dei fatti accertati in sede civile e, in presenza di tale rilevanza, applichi la registrazione a debito indipendentemente dal titolo di responsabilità attribuito dalla sentenza.

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