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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33698/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato previsto dall'art. 256, comma 2, D.Lgs. n.152/2006: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla testimonianza del teste Cappelli; (2) censura sulla qualificazione della condotta come deposito incontrollato anziché abbandono e sulle conseguenze in tema di prescrizione (termine di decorrenza dalla cessazione dei depositi); (3) doglianza sulla decorrenza della prescrizione (contestata la decorrenza dalla data del sequestro 6/9/2018 anziché dalla cessazione dei depositi o dall'ispezione del 19/5/2016); (4) dedotta errata valutazione della prova circa il contatto dei rifiuti con il suolo (sostenendo che i rifiuti fossero contenuti in capannoni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (prime e seconde decisioni formano un corpo unico) e affermato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rilettura dei fatti o della valutazione probatoria salvo macroscopici travisamenti evidenziabili in modo incontrovertibile. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come "deposito incontrollato" (reato permanente quando il deposito è prodromico a successiva gestione e il soggetto mantiene la disponibilità/custodia dei rifiuti) e ha considerato legittime le valutazioni del giudice di merito sulla persistenza della disponibilità dei rifiuti nel sito. Conseguenza: permane la condanna confermata in appello (pena ed ammenda già pronunciate in primo grado e in appello), il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; il ricorso viene quindi rigettato per inammissibilità e la sentenza di merito resta definitiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 2

    Norma sanzionatoria per abbandono, deposito incontrollato e immissione di rifiuti. La Corte aderisce all'interpretazione secondo cui la distinzione tra deposito e abbandono non è ontologica: rileva se il deposito sia prodromico a successiva gestione (smaltimento/recupero). Se prodromico e la detenzione non conforme persiste, la fattispecie ha carattere di reato permanente, che si estingue con la gestione lecita o lo smaltimento.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 255, comma 1

    Richiamata come riferimento alla fattispecie amministrativa generale di abbandono; serve a distinguere la fattispecie più grave (art.256) quando il fatto è commesso da titolari di imprese o responsabili di enti.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. s) e lett. bb)

    Art.183 definisce nozioni rilevanti (es.: 'smaltimento', 'raggruppamento' ecc.). La Corte segnala che indici oggettivi (permanenza nel luogo di produzione, modalità di raggruppamento, mantenimento della detenzione) aiutano a determinare se il comportamento sia deposito prodromico (reato permanente) o abbandono (reato istantaneo).

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati: violazione di legge (lett. c) e travisamento della prova (lett. e). La Corte spiega i limiti dell'operatività di tali censure in presenza di doppia conforme e quando il travisamento non sia manifesto e incontrovertibile.

  • Codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    Citato dal ricorrente; richiamato nel quadro dei motivi di impugnazione relativi alla motivazione. La Corte non ha ritenuto sussistente violazione che renda ammissibile il ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato tra le norme coinvolte nella contestazione sulla valutazione della prova; la Corte applica i principi limitativi del sindacato di legittimità in tema di valutazione dei mezzi di prova.

  • Codice penale, art. 157 e ss.

    Rinvio alla disciplina della prescrizione; la Corte affronta temi di decorrenza della prescrizione solo alla luce della qualificazione del reato (istantaneo o permanente) che condiziona il momento iniziale del termine prescrizionale.

  • Codice di procedura penale, art. 616 (art. 8 616 citato nel testo)

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte applica la disciplina sulle spese e dispone anche il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza di primo e secondo grado conformi ('doppia conforme'), la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato: non può sostituirsi al giudice di merito per una rilettura dei fatti o per rivalutare la prova se non in presenza di un travisamento manifesto e incontrovertibile.
  • Per i reati previsti dall'art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006, la distinzione tra 'abbandono' e 'deposito incontrollato' dipende dalla destinazione del rifiuto: se il deposito è prodromico a una successiva fase di smaltimento/recupero e l'agente mantiene la disponibilità, la fattispecie può avere natura di reato permanente.
  • La natura permanente del deposito (quando sussiste) comporta che il termine di prescrizione decorre fino alla rimozione/smaltimento o all'intervento che interrompe la situazione illegittima; se invece si tratta di abbandono istantaneo, la prescrizione decorre dal momento dell'ultimo deposito.
  • Gli indici utili per distinguere deposito da abbandono sono fattuali: permanenza del rifiuto nel luogo di produzione, modalità di raggruppamento, mantenimento della disponibilità/custodia da parte dell'agente, esistenza di autorizzazioni o di comportamenti finalizzati allo smaltimento.
  • Chi impugna in cassazione motivi attinenti alla valutazione della prova deve dimostrare in modo preciso e incontrovertibile che i giudici di merito hanno attribuito al fatto/prova un significato palesemente difforme da quello oggettivo; mere alternative interpretative dei fatti non bastano.
  • Negoziare o documentare il pagamento di provvisionali o somme in sede di esecuzione civile non esime dall'onere di dimostrare, in sede penale di legittimità, la fondatezza delle doglianze sull'accertamento di fatto.

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