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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20767/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la decisione del Giudice di pace di Terni che l'aveva ritenuta responsabile del reato di minaccia. Il ricorso era presentato previa conversione dell'atto di gravame avverso una sentenza inappellabile. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica e indeterminata: non erano indicati gli specifici elementi fattuali o argomentativi idonei a confutare la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece ritenuta logicamente corretta e aveva già dato conto della portata minatoria delle espressioni rivolte alla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.

    Nel testo è richiamato come norma indicata nella sentenza del giudice di pace, quale riferimento al reato per cui l'imputata è stata ritenuta responsabile.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere una censura specifica e non generica; la mancanza di indicazione degli elementi su cui si fonda il motivo rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione che contesti l'affermazione di responsabilità deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto ai profili critici rivolti alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera riproposizione di un dissenso sull'esito della decisione, senza indicare gli elementi fattuali o logici che rendono errata la motivazione, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione logica e congrua sulla portata minatoria delle espressioni contestate, la censura che non si confronti specificamente con tale argomentazione non consente il sindacato del giudice di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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