Cassazione Penale, Ordinanza n. 02596/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a reati in materia di stupefacenti e armi, perché il beneficiario, entro il quinquennio successivo, aveva commesso quattro distinti episodi di rapina consumata e tentata, per i quali era intervenuta successiva condanna definitiva. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e difetto di motivazione: secondo la difesa, non sarebbero stati correttamente ravvisati i presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale, e sarebbe mancata una motivazione adeguata sulla commissione, da parte del ricorrente, di un delitto della stessa indole rispetto a quello originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato/in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata: la revoca della sospensione condizionale era di diritto perché, durante il periodo di operatività del beneficio, era stato commesso un nuovo delitto, e per i delitti l'identità dell'indole non rileva ai fini della revoca ex art. 168 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di patteggiamento che aveva originariamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione.
art. 168, n. 1, c.p.
norma sostanziale sulla revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ribadisce che, ai fini della revoca, l'identità dell'indole opera per le contravvenzioni e non si estende ai delitti, per cui ogni ulteriore delitto commesso nel periodo rilevante integra causa di revoca.
art. 163 c.p.
richiamato nel testo come riferimento ai limiti di pena che, cumulati, vengono superati nel caso esaminato.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per il criterio di condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, la commissione di un nuovo delitto nel periodo di operatività del beneficio integra causa di revoca, senza che rilevi la sua identità o omogeneità di indole rispetto al reato originario.
- Il requisito della "stessa indole" non limita la revoca della sospensione condizionale quando il nuovo illecito è un delitto; esso assume rilievo solo con riferimento alle contravvenzioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una lettura della disciplina incompatibile con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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