Sentenza del 20/01/2021 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cessazione della materia del contendere - Valutazione della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sulle spese - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittimo che, anche in caso di cessazione della materia del contendere che impedisca l'esame del merito, il giudice possa comunque pronunciarsi sulle spese del grado tenendo conto della soccombenza virtuale. In altri termini, è ammessa la valutazione di quale parte sia stata "virtualmente" soccombente e l'assegnazione delle spese in conseguenza di tale valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (per sopravvenuta eliminazione dell'oggetto della controversia o per sopravvenuta improcedibilità) e quindi non ha potuto esaminare nel merito la fondatezza del ricorso; la questione principale era se, non potendo decidere il merito, il giudice potesse comunque statuire sulle spese del grado valutando la cosiddetta "soccombenza virtuale"
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
L'art. 15 disciplina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario: determina l'impedimento di decidere il merito, ma non impedisce al giudice di compiere atti necessari e previsti dalla legge, ivi inclusa la statuizione sulle spese basata su criteri di soccombenza virtuale
codice di procedura civile, art. 92
L'art. 92 del c.p.c. regola l'attribuzione delle spese processuali; è interpretato nel senso che il giudice, pur non decidendo il merito per cessazione della materia del contendere, può applicare i criteri di soccombenza e valutare la convenienza e l'esito delle pretese per ripartire le spese
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere impedisce la decisione sul merito ma non automaticamente la decisione sulle spese: il giudice può valutare la soccombenza virtuale e decidere la ripartizione delle spese del grado
- La soccombenza virtuale si determina valutando quale parte ha sostanzialmente ottenuto o rischiato di ottenere una pronuncia favorevole; non è necessario l'accertamento del merito pieno per attribuire le spese
- La parte che dimostra di essere stata "virtualmente vittoriosa" (p.es. per sopravvenienze normative o fatti che hanno reso irrilevante la pretesa avversa) può ottenere la condanna alle spese della controparte anche se il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere
- Se entrambe le parti hanno ottenuto vantaggi o la cessazione deriva da elementi che non consentono una chiara individuazione della soccombenza virtuale, il giudice può ripartire le spese in misura diversa o compensarle
- È opportuno che le parti deducano e documentino nel processo gli elementi utili per la valutazione della soccombenza virtuale (comportamenti processuali, sopravvenienze, pagamenti, rinunce) perché il giudice si fondi su elementi concreti nel decidere sulle spese
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