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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2014, importi rilevanti ai fini IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA, contestando costi ritenuti indeducibili per carenza dei requisiti di legge. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale; in appello la decisione era stata riformata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio preventivo ex L. 241/1990, art. 12, comma 7, L. 212/2000, artt. 3 e 53 Cost. e diritto di difesa, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio almeno per i tributi armonizzati; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CGT di secondo grado non avesse correttamente valutato l'assolvimento dell'onere della prova in ordine ai costi deducibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale salvo specifica previsione di legge; per l'IVA, pur essendo applicabile il principio del contraddittorio, il contribuente si era doluto in modo generico dell'omissione senza indicare quali difese concrete avrebbe potuto svolgere, con conseguente insussistenza della invalidità dedotta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché censurava in realtà la valutazione di merito della corte tributaria di appello sulla non inerenza dei costi, sollecitando una rivalutazione delle prove preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • L. 241/1990

    invocata dal ricorrente a fondamento del preteso contraddittorio preventivo

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    riconosciuto come fonte del contraddittorio endoprocedimentale necessario nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della capacità contributiva

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale di uguaglianza/ragionevolezza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sui costi deducibili

  • art. 35 D.lgs. n. 546/1992

    menzionato dall'Ufficio nell'appello, senza svolgere un ruolo decisivo nella motivazione della Cassazione

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato quale fondamento del diritto al contraddittorio nel diritto unionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo per i tributi armonizzati, salvo che per i tributi non armonizzati una specifica norma lo preveda espressamente.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non meramente assertivo, le difese che avrebbe potuto svolgere se interpellato tempestivamente.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio preventivo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; fuori da tali casi non opera come regola generale per ogni forma di accertamento.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso l'inerenza o deducibilità di costi, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste dell'art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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