Tribunale, Ordinanza T-77/20
Order of the President of the General Court of 8 June 2020. — Ascenza Agro, SA and Industrias Afrasa, SA v European Commission. — Application for interim relief – Plant protection products – Regulation (EC) No 1107/2009 – Implementing regulation (EU) 2020/17 – Non-renewal of approval of the active substance chlorpyriphos-methyl – Application for suspension of operation of a measure – Lack of any urgency – Serious and irreparable damage – Absence. — Case T-77/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta da Ascenza Agro contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/17, che ha non rinnovato l'approvazione del chlorpyrifos-methyl. La decisione si fonda sulla mancata dimostrazione dell'urgenza: le perdite di fatturato e di mercato prospettate non apparivano tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa, né erano state provate come irreparabili. Le circostanze eccezionali dedotte, incluso il Covid-19, non hanno inciso in modo decisivo sull'esito.
Ricorso per misure provvisorie contro il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpyrifos-methyl: la Corte respinge la sospensione per difetto di urgenza e di danno grave e irreparabile.
La questione giuridica
Se ricorressero i presupposti per ordinare la sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/17, in particolare: (i) l'urgenza; (ii) l'esistenza di un danno grave e irreparabile; e, solo in subordine, la fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi. La ricorrente sosteneva che il mancato rinnovo dell'approvazione di chlorpyrifos-methyl avrebbe causato perdite di vendite, di quota di mercato e danni commerciali strutturali, aggravati da circostanze eccezionali (tra cui Covid-19 e Brexit).
Principio di diritto
La sospensione dell'esecuzione di un atto dell'Unione può essere concessa solo in presenza cumulativa di fumus boni iuris e urgenza, quest'ultima intesa come rischio imminente di danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha negato la sospensione perché le perdite lamentate dall'impresa erano essenzialmente economiche, quantificabili o comunque non dimostrate con elementi precisi e certificati, non idonee a minacciare la sua esistenza; inoltre, le circostanze invocate come eccezionali non erano pertinenti o non erano provate come causalmente decisive. L'istanza è stata quindi respinta senza esaminare il fumus né il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articoli 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/17
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Direttiva 2005/72/CE
- Direttiva 91/414/CEE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 156
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 157, paragrafo 2
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 158, paragrafo 5
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
Mancato rinnovo dell'approvazione del chlorpyrifos-methyl e domanda di misure provvisorie
Si tratta di un'ordinanza del Presidente del Tribunale in un procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE, promosso da Ascenza Agro, SA contro la Commissione europea. La controversia riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2020/17, con cui la Commissione ha disposto il non rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpyrifos-methyl ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto fattuale e iter amministrativo
Ascenza Agro, società di diritto portoghese, commercializzava prodotti fitosanitari contenenti chlorpyrifos-methyl attraverso le proprie controllate. La sostanza era stata originariamente approvata nell'ordinamento UE tramite la direttiva 2005/72/CE, che aveva inserito la sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, poi sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
La ricorrente aveva presentato domanda di rinnovo nel 2013 e un dossier supplementare nel 2015. Il relatore Stato membro, la Spagna, insieme alla Polonia, aveva trasmesso una bozza di relazione di valutazione. Successivamente l'EFSA aveva espresso crescenti preoccupazioni, soprattutto sulla potenziale genotossicità e sulla neurotossicità dello sviluppo. Dopo ulteriori consultazioni tecniche, l'EFSA confermò che la sostanza non soddisfaceva i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. Il 10 gennaio 2020 la Commissione adottò il regolamento impugnato, facendo seguito al parere favorevole del comitato permanente.
Domanda cautelare
La ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione del regolamento di non rinnovo, sostenendo che l'immediata perdita della sostanza sul mercato avrebbe comportato danni economici rilevanti, perdita di clienti e di quota di mercato, oltre a costringerla a una scelta commerciale definitiva in tempi sfavorevoli. Invocava anche circostanze particolari: presunte irregolarità procedurali della Commissione, la posizione del Regno Unito nel contesto Brexit, il fatto che lo Stato membro relatore avesse proposto il rinnovo in una fase avanzata, l'interesse degli agricoltori italiani e l'impatto del Covid-19.
Quadro giuridico applicato
Il Presidente del Tribunale ricorda che, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell'articolo 256 TFUE, la sospensione di un atto dell'Unione è eccezionale, poiché gli atti delle istituzioni godono di presunzione di legittimità. L'articolo 156 del regolamento di procedura richiede che la domanda indichi l'oggetto del procedimento, l'urgenza e il fumus boni iuris. La giurisprudenza citata ribadisce il carattere cumulativo delle condizioni: occorre un fumus prima facie e, soprattutto, urgenza per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito.
Valutazione dell'urgenza: circostanze eccezionali invocate
La Corte respinge anzitutto l'argomento secondo cui vi sarebbero circostanze specifiche e uniche tali da giustificare l'urgenza nonostante l'assenza di un danno irreparabile. Le circostanze relative alla procedura seguita dalla Commissione, alla posizione del Regno Unito, alla proposta di rinnovo dello Stato membro relatore e all'interesse di alcuni agricoltori italiani sono ritenute non pertinenti ai fini dell'urgenza, ma eventualmente solo per il fumus o per il bilanciamento degli interessi.
Quanto al Covid-19, la ricorrente non ha dimostrato un effettivo impatto sulla propria capitalizzazione o situazione economica. Inoltre, il giudice osserva che il Portogallo non aveva sospeso la commercializzazione dei prodotti fitosanitari essenziali per la produzione agricola durante lo stato di emergenza, sicché la pandemia non appariva idonea, di per sé, a produrre un danno grave e imminente alla ricorrente.
Valutazione del danno: perdita di vendite e di quota di mercato
La domanda cautelare era fondata soprattutto sul rischio di perdita di vendite, di margini e di quota di mercato. Il giudice ricorda il principio consolidato secondo cui un danno finanziario è normalmente riparabile e, per essere grave, deve essere tale da mettere a rischio l'esistenza stessa dell'impresa. La gravità viene valutata tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, del fatturato e del gruppo di appartenenza.
Nel caso concreto, la perdita prospettata non appariva tale da compromettere la sopravvivenza della ricorrente o del gruppo: il fatturato derivante da chlorpyrifos-methyl rappresentava solo una parte limitata del fatturato complessivo. Il fatto di operare in un mercato fortemente regolato imponeva inoltre alla società di tenere conto del rischio di divieti o restrizioni regolatorie, adattando di conseguenza la propria strategia commerciale.
Valutazione del danno: scelta commerciale definitiva in tempi sfavorevoli
La ricorrente sosteneva anche che il regolamento l'avrebbe costretta a compiere una scelta commerciale definitiva entro un termine svantaggioso, con costi di riorganizzazione, possibili effetti sui rapporti con la clientela e sull'occupazione. Il Tribunale riconosce in astratto che un obbligo di questo tipo può integrare un danno grave; tuttavia, nel settore dei prodotti fitosanitari, caratterizzato da forte regolazione e da possibili interventi rapidi delle autorità per ragioni di sanità pubblica, gli operatori devono predisporre un'adeguata politica di rischio.
Nel caso concreto, le spese e gli oneri addotti non erano dimostrati in modo specifico e certificato, oppure non apparivano, comunque, oggettivamente rilevanti rispetto al fatturato del gruppo. Alcune allegazioni erano inoltre troppo generiche o sovrapposte alla semplice perdita di quota di mercato, senza dimostrazione di un danno autonomamente serio.
Irriparabilità del danno
Il Presidente del Tribunale osserva che il danno di natura pecuniaria è normalmente riparabile mediante azione di risarcimento ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. Solo in casi eccezionali il danno economico può essere irreparabile, ad esempio se non è quantificabile o se il mercato perso non è recuperabile per ostacoli strutturali o giuridici.
Qui, il Tribunale rileva che i danni invocati erano quantificabili: studi e documenti prodotti dalla stessa ricorrente fornivano stime di perdita, incluse previsioni su riduzione delle vendite di portafoglio e sul peggioramento del rating creditizio. Anche la perdita di clientela e di quota di mercato non risultava provata come irreversibile, poiché le dichiarazioni prodotte erano generiche e non dimostravano l'impossibilità di recuperare il mercato in caso di annullamento del regolamento nel merito.
Dispositivo
Poiché la ricorrente non ha dimostrato l'urgenza, il Presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.
Principi pratici per gli operatori
La decisione conferma che, nelle controversie relative alla revoca o al mancato rinnovo dell'approvazione di sostanze attive per prodotti fitosanitari, la tutela cautelare richiede prove molto rigorose del danno imminente. Le perdite commerciali e i costi di riorganizzazione, se quantificabili e non tali da minacciare la sopravvivenza dell'impresa, non bastano di regola a ottenere la sospensione di un atto regolatorio dell'Unione.
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