Corte di giustizia, Sentenza C-634/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020. — Prokuratura Rejonowa w Słupsku contro JI. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2004/757/GAI – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “grandi quantitativi di stupefacenti” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Articoli 20 e 21 – Principio di legalità dei reati e delle pene – Articolo 49. — Causa C-634/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la decisione quadro 2004/757/GAI lascia agli Stati membri un ampio margine nell’individuare cosa debba intendersi per "grandi quantitativi di stupefacenti". Di conseguenza, è compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che punisca anche la detenzione per uso personale di quantitativi rilevanti, se l’interpretazione giudiziale della nozione resta ragionevolmente prevedibile. La Corte esclude inoltre la violazione, in quanto tale, degli articoli 20, 21 e 49 della Carta.
Interpretazione della decisione quadro 2004/757/GAI: se gli Stati membri possano punire come reato aggravato la detenzione di un "rilevante quantitativo" di stupefacenti anche per uso personale, affidando ai giudici nazionali la concreta delimitazione della nozione.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta, ostino a una normativa nazionale che qualifica come reato aggravato la detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacenti o sostanze psicotrope, anche quando destinati al consumo personale, e che lascia ai giudici nazionali l’interpretazione caso per caso della nozione di "rilevante quantitativo" senza una definizione legislativa puntuale.
Principio di diritto
La Corte afferma che la decisione quadro 2004/757/GAI non osta a che uno Stato membro, nell’ambito del margine lasciato da uno strumento di armonizzazione minima, sanzioni penalmente la detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacenti o sostanze psicotrope anche se destinati al consumo personale, affidando ai giudici nazionali la concreta interpretazione della nozione di "rilevante quantitativo", purché tale interpretazione sia ragionevolmente prevedibile. Tale disciplina non viola, di per sé, i principi di uguaglianza e non discriminazione né il principio di legalità dei reati e delle pene.
Norme richiamate
- Decisione quadro 2004/757/GAI, articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, lettera a), considerando 3 e 4
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20, 21, 49 e 51, paragrafo 1
- Articolo 31, paragrafo 1, lettera e), UE (richiamato come base della decisione quadro)
Detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacenti e nozione di "grandi quantitativi"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) in un procedimento penale a carico di JI, imputato per detenzione illegale di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti e sostanze psicotrope. Il giudice nazionale chiede come debba essere interpretata la decisione quadro 2004/757/GAI, in particolare la nozione di "grandi quantitativi di stupefacenti" di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama i considerando 3 e 4 della decisione quadro 2004/757, che perseguono un’armonizzazione minima delle norme penali in materia di traffico illecito di stupefacenti e precursori. Sono rilevanti soprattutto:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), che punisce la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere attività di traffico;
- l’articolo 2, paragrafo 2, che esclude dal campo di applicazione della decisione quadro le condotte tenute soltanto per consumo personale, come definite dal diritto nazionale;
- l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), che impone una pena detentiva più severa quando il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti.
La Corte richiama inoltre gli articoli 20, 21 e 49 della Carta e, sul piano del quadro generale, l’articolo 267 TFUE. La decisione quadro è letta come strumento di armonizzazione minima, con un margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri.
Normativa polacca e dubbio del giudice del rinvio
Il giudice del rinvio osserva che l’articolo 62, paragrafo 1, della legge polacca in materia di lotta contro la tossicodipendenza punisce la detenzione di stupefacenti, mentre il paragrafo 2 prevede una pena più grave se la detenzione riguarda un "rilevante quantitativo". Tuttavia, la legge non definisce tale nozione in modo preciso e la giurisprudenza nazionale la interpreta caso per caso.
Secondo il giudice polacco, ciò può produrre trattamenti diversi di situazioni simili, con possibili problemi rispetto ai principi di uguaglianza, non discriminazione e legalità penale.
Competenza della Corte e ammissibilità
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di incompetenza sollevata dalla procura, chiarendo che non le spetta interpretare il diritto nazionale né valutarne la conformità con il diritto dell’Unione, ma può fornire l’interpretazione delle norme UE utile al giudice nazionale.
Pur rilevando che, nel caso concreto, la detenzione per uso personale è esclusa dall’ambito della decisione quadro 2004/757, la Corte afferma di essere comunque competente perché la normativa polacca ha recepito direttamente e in modo sostanzialmente uniforme la nozione europea di "grandi quantitativi", rendendo necessario un’interpretazione uniforme per evitare divergenze future.
Ragionamento della Corte sul merito
La Corte osserva che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire la detenzione di stupefacenti collegata al traffico e, se il reato riguarda grandi quantitativi, di prevedere pene più severe. Tuttavia, non contiene alcuna definizione autonoma della nozione di "grandi quantitativi di stupefacenti".
Ne consegue che:
- gli Stati membri conservano un’ampia discrezionalità nell’attuazione della nozione;
- possono anche prevedere che la detenzione di quantitativi rilevanti sia punita come reato aggravato, pure quando la condotta sia riferita all’uso personale;
- il fatto che il giudice nazionale debba concretamente valutare la soglia quantitativa non viola, di per sé, il diritto dell’Unione.
Quanto agli articoli 20 e 21 della Carta, la Corte rileva che la normativa polacca non introduce differenze di trattamento tra gli autori del medesimo reato; inoltre, l’esistenza di margini interpretativi in capo ai giudici nazionali non integra automaticamente una discriminazione, e le divergenze tra ordinamenti nazionali sono fisiologiche in un sistema di armonizzazione minima.
Quanto all’articolo 49 della Carta, la Corte richiama il principio di legalità dei reati e delle pene, che esige accessibilità e prevedibilità della norma penale. La disposizione nazionale è compatibile con tale principio se il destinatario può conoscere, sulla base del testo normativo e dell’interpretazione giurisprudenziale ragionevolmente prevedibile, quali condotte comportano responsabilità penale.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e con gli articoli 20, 21 e 49 della Carta, non osta a una normativa nazionale che qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacenti o sostanze psicotrope, anche per uso personale, e che lasci ai giudici nazionali l’interpretazione della nozione, purché tale interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.
Principio affermato
La decisione quadro 2004/757/GAI lascia agli Stati membri un margine di attuazione nella qualificazione penale della detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti; la disciplina nazionale è compatibile con il diritto dell’Unione se garantisce prevedibilità sufficiente della nozione di "rilevante quantitativo" e non introduce discriminazioni arbitrarie o violazioni del principio di legalità penale.
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