Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202305022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di un ampliamento edilizio abusivo di 6,35 mq, realizzato in difformità dalla variante al permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. Ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo che l’ordinanza non individuasse specificamente i vincoli ambientali e paesaggistici rilevanti; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per omessa indicazione di un concreto e attuale interesse pubblico alla demolizione, avuto riguardo alla modesta entità dell’ampliamento, alla sua collocazione interna e al tempo trascorso; violazione degli artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la fiscalizzazione dell’abuso anziché la demolizione, in ragione del pregiudizio che il ripristino avrebbe arrecato alla stabilità della parte legittima dell’edificio. L’appellante ha inoltre richiamato la possibile qualificazione dell’intervento come tolleranza costruttiva e ha contestato il riferimento all’art. 167 d.lgs. 42/2004. Risultava già intervenuto un diniego di condono edilizio, non impugnato, e un diniego della richiesta di fiscalizzazione, anch’esso non impugnato.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’ordinanza di demolizione derivava dal precedente diniego di condono, divenuto inoppugnabile, che aveva già accertato l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria e l’esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici ostativi. Il richiamo contenuto nell’ordinanza al diniego precedente era sufficiente anche ai fini della motivazione per relationem. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il diniego di condono non impugnato aveva reso doverosa l’adozione dell’ordine demolitorio, escludendo ulteriori valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico concreto e attuale. In ogni caso, l’intervento, consistito in un ampliamento con aumento di superficie e volume e mutamento della sagoma, rientrava nella ristrutturazione edilizia pesante soggetta a permesso di costruire; l’incremento del carico urbanistico e dell’impatto ambientale, in area vincolata, ne impediva l’assentibilità. La modesta entità dell’opera non ne mutava la qualificazione. Il decorso del tempo non attribuiva alcun effetto sanante o validativo all’inerzia amministrativa, trattandosi di illecito edilizio permanente. Il terzo motivo è stato respinto perché il Comune aveva già negato la fiscalizzazione con provvedimento non impugnato, divenuto definitivo. Inoltre, nel sistema sanzionatorio edilizio la demolizione costituisce la regola, mentre la fiscalizzazione è un’eccezione rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo entro limiti ristretti; il diniego non risultava irragionevole né palesemente disfunzionale. È stata ritenuta non lesiva, e quindi priva di interesse, la doglianza relativa alla possibilità di valutare la fiscalizzazione dopo l’ordinanza di demolizione, poiché l’eventuale sostituzione della sanzione reale con quella pecuniaria avrebbe arrecato un vantaggio all’appellante. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione può essere assolto anche mediante richiamo per relationem a un precedente provvedimento presupposto, non impugnato, che abbia già esplicitato le ragioni dell’illegittimità dell’intervento.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione per fatti o elementi sopravvenuti richiede motivi eccezionali; la mera pendenza di un procedimento di sanatoria successivo ai fatti di causa non incide necessariamente sul thema decidendum né giustifica il rinvio.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La modesta entità dell’aumento di superficie o volume non è sufficiente, da sola, a qualificare l’intervento come tolleranza costruttiva quando l’opera comporti ampliamento e mutamento della sagoma.

  • art. 3, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Un intervento che comporti ampliamento e mutamento della sagoma dell’edificio rientra nella ristrutturazione edilizia pesante, secondo la qualificazione operata dal giudice nel caso concreto.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Per interventi di ristrutturazione edilizia abusiva in area sottoposta a vincolo ambientale, il ripristino costituisce la sanzione applicabile secondo il presupposto già accertato dall’amministrazione.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione dell’abuso costituisce eccezione alla demolizione e presuppone una specifica valutazione amministrativa, ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o disfunzionalità.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Il riferimento alla disciplina paesaggistica è stato esaminato nel contesto del precedente diniego di condono, divenuto inoppugnabile; le contestazioni sostanziali relative alla non assentibilità non potevano quindi essere riproposte contro l’ordinanza demolitoria.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La prospettata applicabilità ratione temporis dell’autorizzazione paesaggistica postuma non è stata esaminata nel merito, poiché le contestazioni sulla non assentibilità dell’intervento erano precluse dalla mancata impugnazione del diniego di condono.

  • l. 326/2003

    Il diniego della richiesta di condono edilizio, non impugnato, costituisce presupposto definitivo dell’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Quando un’ordinanza di demolizione consegue a un precedente diniego di condono non impugnato, il diniego divenuto inoppugnabile consolida l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di sanatoria e rende doverosa l’adozione della misura ripristinatoria; le contestazioni sostanziali sulla non assentibilità dell’opera non possono essere fatte valere per la prima volta contro l’ordinanza di demolizione.
  • L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione può essere assolto mediante motivazione per relationem al precedente provvedimento presupposto, purché quest’ultimo contenga le ragioni dell’illegittimità dell’intervento e sia richiamato in modo idoneo a rendere comprensibili i presupposti della misura.
  • La natura permanente dell’illecito edilizio esclude che il mero decorso del tempo o l’inerzia dell’amministrazione possano produrre effetti sananti, validativi o di acquiescenza; l’esercizio del potere repressivo resta doveroso quanto all’an e tendenzialmente vincolato quanto al quomodo.
  • Un intervento edilizio che comporti ampliamento della superficie o del volume e mutamento della sagoma può integrare ristrutturazione edilizia pesante soggetta a permesso di costruire; la modesta entità quantitativa dell’opera non ne esclude la qualificazione né la rilevanza urbanistica e paesaggistica.
  • Nel sistema delle sanzioni edilizie la demolizione costituisce la regola, mentre la fiscalizzazione rappresenta un’eccezione rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, sindacabile dal giudice di legittimità soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o palese disfunzionalità.
  • Il provvedimento con cui l’amministrazione nega la fiscalizzazione dell’abuso, se non impugnato, diviene definitivo e costituisce presupposto vincolante per l’adozione o il mantenimento della sanzione demolitoria; la possibilità successiva di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria non rende di per sé illegittima l’ordinanza originaria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.