Cassazione Penale, Ordinanza n. 33225/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto continuato di atti persecutori. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e svolta in termini assertivi, oltre che impropriamente orientata a una diversa ricostruzione di fatto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata considerata manifestamente infondata e generica, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la durata della condotta, le numerose segnalazioni nei confronti dell'imputato e l'insussistenza di elementi positivi nel comportamento processuale.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova, ma il motivo è stato ritenuto generico e non correlato al caso concreto.
art. 62-bis c.p.
Invocato per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il loro diniego in base a una motivazione congrua e non censurabile in cassazione se non con doglianze specifiche.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 612-bis c.p.
Norma richiamata indirettamente dalla qualificazione del fatto come delitto di atti persecutori, confermato in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche e assertive sulla valutazione della prova, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici errori logici o giuridici.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una diversa ricostruzione del fatto, poiché il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; resta invece insindacabile se il giudice di merito ha valorizzato in modo congruo elementi quali durata della condotta, pluralità delle segnalazioni e assenza di positivo comportamento processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel caso di conferma della condanna per atti persecutori, la decisione di legittimità non incide sul giudizio di responsabilità già stabilito nei gradi di merito, ma si limita a verificare la tenuta logico-giuridica delle censure proposte.
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