Ordinanza n. 365/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 27 ottobre 2025, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo annuale della licenza di porto d'armi per difesa personale presentata il 17 febbraio 2025. Il diniego è stato motivato dall'assenza di elementi comprovanti un rischio grave, concreto e attuale, ritenendo venuti meno i presupposti per il rinnovo a seguito del collocamento a riposo e della conseguente cessazione dell'esposizione al rischio connessa al servizio attivo. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8, 10, 21-quater e 21-octies l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione avrebbe emesso il diniego senza comunicargli gli esiti dell'istruttoria svolta dopo il preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 42 r.d. n. 773/1931, nonché travisamento e difetto di istruttoria, contestando il collegamento ritenuto dall'amministrazione tra collocamento a riposo e cessazione del pericolo, senza adeguata considerazione dei rischi connessi all'attività investigativa precedentemente svolta e ai suoi successivi sviluppi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure. In sede cautelare ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la discussione alla pubblica udienza del 15 luglio 2026. Non è stata quindi disposta la sospensione del diniego né altra misura cautelare sostanziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8, 10, 21-quater e 21-octies l. 241/1990
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla partecipazione procedimentale, alla conoscibilità dell'istruttoria e ai vizi del provvedimento.
art. 42 r.d. n. 773/1931
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti della licenza di porto d'armi per difesa personale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio, di fissare l'udienza di merito senza adottare una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate dalla ravvicinata fissazione dell'udienza di merito, il giudice può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- La valutazione cautelare fondata sull'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano riservati alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →