Sentenza n. 5353/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l'Allegato – Parte integrante 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sanitario, inclusa la determinazione regionale di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, l'impugnazione della determinazione regionale che quantificava gli importi asseritamente dovuti, nonché dei decreti ministeriali e dell'accordo Stato-Regioni posti a fondamento del meccanismo del cosiddetto payback. Sono stati dedotti profili di illegittimità degli atti relativi al meccanismo di ripiano della spesa sanitaria. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025: quest'ultima può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta. La dichiarazione di pagamento resa dalla ricorrente è stata tuttavia ritenuta sufficiente a far venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, poiché la prosecuzione del giudizio non avrebbe arrecato alcuna utilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento della quota ridotta; la mera dichiarazione di pagamento della parte determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nelle peculiarità della controversia e nell'andamento processuale.
Massime di principio
- La dichiarazione di pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina del payback sanitario determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando la prosecuzione del giudizio non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 richiede, oltre all'avvenuto pagamento della quota ridotta, la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano formalmente tale pagamento; in mancanza di tale comunicazione, il giudizio deve essere definito per improcedibilità da sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse è ravvisabile anche sulla base della dichiarazione della parte che attesti l'avvenuto pagamento, quando l'esito della definizione normativa o economica della posizione rende priva di utilità la prosecuzione dell'impugnazione.
- In presenza di peculiarità della controversia e di uno svolgimento processuale giustificativo, le spese possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. e dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
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