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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dirigenziale regionale di revoca del finanziamento di € 150.000 per un intervento di somma urgenza sul costone roccioso adiacente alla stradina di accesso alla Grotta della Zinzulusa, con rettifica dell’atto di concessione e disimpegno della somma

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione concedente)

La controversia

Il Comune ha impugnato la revoca del contributo di € 150.000 concesso nel 2023, deducendo: (I) violazione dell’art. 12 e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, nonché dei principi di legalità e tassatività delle cause di revoca, eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà; (II) violazione della D.G.R. Puglia n. 1836 del 7 dicembre 2023, dei criteri regionali autovincolanti e dei principi di tipicità e tassatività, con sviamento e travisamento; (III) violazione della disciplina dei lavori in somma urgenza, in particolare dell’art. 163 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 140 d.lgs. 36/2023, e irragionevolezza dei presupposti; (IV) violazione del giusto procedimento, dell’obbligo di motivazione, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e leale collaborazione, nonché difetto di istruttoria e mancata valutazione dell’affidamento; (V) violazione della normativa regionale sulle opere pubbliche e dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, con contraddizione rispetto alla programmazione regionale e sviamento. La Regione aveva revocato il beneficio in ragione delle irregolarità ravvisate nella fase esecutiva: mancata verifica dei requisiti dell’affidatario prima del pagamento, insufficienza della documentazione prodotta, assenza della qualificazione SOA per lavori di importo superiore a € 150.000 e mancata effettuazione delle verifiche antimafia.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La revoca non riguardava l’originaria ammissione al finanziamento, né l’annullamento per vizi di legittimità o la revoca per un contrasto originario con l’interesse pubblico: la concessione era già intervenuta e la misura contestata si fondava invece su inadempimenti del Comune relativi agli obblighi di legge nella fase di attuazione dell’intervento. Dopo l’ammissione al contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione e le controversie sulla decadenza o revoca dovuta all’inosservanza degli obblighi di esecuzione o rendicontazione spettano al giudice ordinario. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito i cinque motivi di censura. Ha disposto che il giudizio possa essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, Cost.

    In particolare, si è rimarcato che “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata”

    Il riparto si determina in base alla natura della situazione giuridica fatta valere: al giudice amministrativo spettano le controversie su interessi legittimi, al giudice ordinario quelle su diritti soggettivi.

  • art. 11 c.p.a.

    Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che debba conseguentemente essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria;

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione si individua in base alla natura della situazione soggettiva azionata: l’aspirante beneficiario ha un interesse legittimo nella fase anteriore alla concessione, mentre, una volta intervenuta l’ammissione, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione.
  • Spetta al giudice ordinario la controversia sulla revoca o decadenza da un contributo già concesso quando il provvedimento si fonda sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi di attuazione o rendicontazione, e non sull’illegittimità originaria dell’ammissione o sull’esercizio dell’autotutela per un contrasto originario con l’interesse pubblico.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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