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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la decisione di appello per manifesta illogicità e carenza probatoria: si rilevava che la Corte d'appello si era basata su congetture soggettive anziché su massime di esperienza e su riscontri oggettivi insufficienti (abbigliamento, disponibilità occasionale della Mercedes di proprietà del fratello, riconoscimenti delle vittime e chiamata in correità). Inoltre Castaldo denunciava errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio per l'erroneo riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.) sia in forma specifica che infra-quinquennale e nel computo degli aumenti di pena, nonché omissione di motivazione sulla effettiva sussistenza della recidiva. Damiano e Di Maso censuravano omissioni di motivazione sul riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.4 e n.6 c.p.), e presunte incongruenze nella valutazione probatoria (videoriprese, tabulati, ruoli di guida della vettura, dinamica dei fatti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto nella sostanza i ricorsi di Damiano e Di Maso dichiarandoli inammissibili e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Quanto al ricorso di Castaldo, la Cassazione lo ha ritenuto fondato solo relativamente al riconoscimento della recidiva: ha annullato la parte della sentenza che aveva ritenuto sussistente la recidiva (con conseguente computo aggravante) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sul profilo della recidiva e della dosimetria della pena. Per il resto il ricorso di Castaldo è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata resa irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa al reato di rapina; la Corte ha valutato la gravità della condotta ai fini della determinazione della pena base.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento della recidiva specifica e infra-quinquennale non fosse supportato dal casellario e ha annullato la decisione di merito solo su questo punto, richiedendo nuova valutazione sulla dosimetria.

  • art. 63 comma quarto cod. pen.

    Regola il concorso di circostanze aggravanti: la Corte ha censurato il modo in cui gli aumenti sono stati combinati con la recidiva, richiedendo nuova valutazione senza il riconoscimento errato della recidiva.

  • art. 62 n.4 e n.6 cod. pen.

    Circostanze attenuanti (tenuità del danno, riparazione o comportamento riparatore): la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di Damiano e Di Maso perché non hanno efficacemente contrastato la motivazione della Corte di appello che ha valutato specificamente l'ammissibilità delle attenuanti.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: richiamati per ricordare la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e la necessità di motivazione non viziata da illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede sanzioni pecuniarie per ricorsi ritenuti inammissibili o infondati: applicata per condannare Damiano e Di Maso al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non rivede il merito delle valutazioni probatorie: può censurare solo la motivazione quando sia viziata da illogicità o insufficienza. Una semplice proposta di lettura alternativa degli elementi probatori è inammissibile.
  • Per ritenere la recidiva (art. 99 c.p.) è necessario che il casellario giudiziale e la motivazione colleghino in modo chiaro i precedenti alla maggiore pericolosità sociale; l'assenza di riscontri certi nel casellario comporta l'annullamento della statuizione di recidiva e la ricalibrazione della pena.
  • Le circostanze attenuanti (art. 62 c.p.) richiedono una motivazione specifica e prove della volontà riparatrice: il semplice adempimento o l'azione del coobbligato non bastano a estendere automaticamente l'attenuante.
  • Il riconoscimento di aggravanti e il calcolo degli aumenti di pena devono essere espressamente motivati e coerenti tra loro; non è ammissibile trasformare surrettiziamente un cumulo giuridico in un cumulo materiale senza adeguata argomentazione.
  • La inammissibilità del ricorso per reiterazione delle stesse doglianze già dedotte in appello è frequente: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione resa dalla Corte d'appello per non incorrere in improcedibilità.
  • Se la Corte di legittimità annulla parzialmente la decisione su profili sanzionatori (es. recidiva), rimette la valutazione al giudice di merito che dovrà ricalcolare la pena alla luce delle osservazioni della Cassazione.

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