Ordinanza n. 2629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 612 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 612 del 2026, oltre agli effetti sulla procedura di gara identificata dal CIG B8244A7F55
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo non emergono i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure contro la sentenza appellata. Risulta che sono stati proposti anche appelli incidentali da parte dell'impresa Sirio s.r.l. e della ditta Domenico Ventura s.r.l. Nel procedimento cautelare l'appellante ha dedotto, implicitamente, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. All'esito della sommaria delibazione e della comparazione degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto non dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, ha valorizzato l'intervenuta conferma dell'aggiudicazione in favore dell'impresa appellante e la prossimità dell'udienza pubblica del 29 ottobre 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell'esecutività della sentenza appellata in appello presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto insussistente alla luce della comparazione degli interessi e della prossima definizione del merito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, da valutare attraverso la comparazione degli interessi contrapposti.
- La prossimità dell'udienza pubblica fissata per la trattazione del merito può concorrere a escludere il periculum in mora, quando non siano evidenziate conseguenze irreversibili nelle more della decisione.
- Nella valutazione cautelare può assumere rilievo l'intervenuta conferma dell'aggiudicazione, quale elemento concreto per escludere la gravità e irreparabilità del pregiudizio allegato.
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