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Sentenza

Sentenza n. 5607/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, del Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.

Giustizia amministrativa202301253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di riparto a carico dell'impresa degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti decreti ministeriali e all'accordo della Conferenza Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Sardegna che attuava il ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti, il decreto ministeriale recante le linee guida e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento degli importi richiesti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il testo non riporta l'esposizione dei motivi sostanziali originariamente dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un atto di accertamento dell'avvenuto pagamento, da pubblicare e comunicare al TAR. Poiché nel fascicolo non risultava depositato né comunicato alcun attestato regionale relativo al pagamento, non si era perfezionata la fattispecie legale complessa di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'adesione dell'impresa alla procedura di definizione agevolata e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno evidenziato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento formale del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con comunicazione al TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La condotta della parte e i fatti sopravvenuti possono dimostrare la perdita dell'interesse alla decisione, anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti sulla questione rilevata dal Collegio relativa alla mancata integrazione dei presupposti della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere al pagamento di una quota ridotta e a un successivo accertamento dell'amministrazione, la cessazione si perfeziona solo con la ricorrenza cumulativa di entrambi gli adempimenti; il solo pagamento dell'impresa non è sufficiente.
  • In mancanza dell'attestazione dell'amministrazione competente prevista dalla legge, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base del solo pagamento o della dichiarazione della parte.
  • L'adesione della parte ricorrente a una procedura normativa sopravvenuta e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e richiede il perfezionamento della fattispecie prevista dalla legge; essa si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ha natura processuale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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