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Sentenza

Sentenza n. 906/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: nei limiti d’interesse, della deliberazione di consiglio comunale n. 28 dell’11 aprile 2019, avente ad oggetto “adeguamento del piano particolareggiato degli arenili e della fascia costiera di Sarzana (adottato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 18-05-2015 in variante al PRG) in ottemperanza al parere n. 61 del 17/02/2016 reso dalla sezione per la VAS del CTR per il territorio di cui alla D.G.R. n. 247/2016- richiesta alla Regione di approvazione della variante di PRG contestuale al PP – e della proposta di variante dell'assetto insediativo di livello locale del PTCP”, nella parte relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, e relativi allegati, ivi compresi tavole, planimetrie, elaborati descrittivi, grafici e normativi; nei limiti d’interesse, di ogni atto, parere o nota presupposti, preordinati, connessi o consequenziali, cogniti e non, nessun escluso, ed, in particolare: del piano particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera di Marinella in variante al PRG vigente adottato dal Comune di Sarzana con deliberazione n. 32 del 2015, così come risultante a seguito dell'adeguamento avvenuto con la deliberazione di consiglio comunale n. 28/2019; del parere favorevole della Commissione Locale al Paesaggio del 19 febbraio 2019; dei pareri della Commissione edilizia del 19 febbraio 2019 e del 25 febbraio 2019; quanto ai motivi aggiunti: della Delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 1209 del 27 dicembre 2019, pubblicata online sul sito web della Regione Liguria il giorno 13 gennaio 2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 29 gennaio 2020, avente ad oggetto “Comune di Sarzana (Sp) – Approv[avione] varianti al PRG contest[uale] a SUA [strumento urbanistico attuativo] di iniziativa pubblica degli Arenili e della fascia costiera ex art. 9 l.r. 24/1987 sm e art. 81, c. 1, lett. a) della l.r. 11/2015 sm e modifica PTCP” nonché dell’allegata Relazione tecnica n. 174 del 20 dicembre 2019 della Vice direzione generale territorio - Settore urbanistica, avente ad oggetto “Comune di Sarzana (SP) – SUA di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera, comportante varianti al PRG, vigente ai sensi degli artt. 8 e 9 della lr 24/1987 e s.m. e proposta di modifica al PTCP” e del relativo Allegato A (Planimetria); - della Delibera del Consiglio comunale di Sarzana n. 6 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto: “Piano particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera in variante al PRG con modifica al PTCP – Accettazione delle prescrizioni della Regione Liguria e approvazione dello SUA modificato sulla base della DGR n. 1209 del 27/12/2019” e dei correlati documenti allegati; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare della nota del Settore VIA prot. PG/2019/192258 dell’1 luglio 2019 (non conosciuta) con cui la Regione ha avviato la verifica di ottemperanza, la nota prot. PG/PG/2019/0322298 dell’8 novembre 2019 che ha concluso tale verifica (non conosciuta), nonché la nota IN/2019/20142 del 22 novembre 2019 (non conosciuta), per le quali viene formulata in calce opportuna istanza istruttoria. nonché per la condanna al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa201900511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera, con le relative varianti urbanistiche e paesistiche, nonché gli atti comunali e regionali di adeguamento e approvazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti territoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime nell’area di Marinella, hanno impugnato la deliberazione comunale di adeguamento del piano degli arenili del 2019 e, con motivi aggiunti, la deliberazione regionale di approvazione delle varianti al PRG e al PTCP e la successiva deliberazione comunale di adeguamento dello SUA. Hanno dedotto: violazione degli artt. 36 e 42 del codice della navigazione e dell’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018, per l’incidenza del piano sulle concessioni senza preventiva intesa con l’Agenzia del demanio e senza adeguata valutazione dell’assetto concessorio e della sostenibilità economica degli interventi; violazione dell’art. 10 l.r. Liguria n. 32/2012, per mancato recepimento delle indicazioni contenute nel parere VAS; violazione della libertà di iniziativa economica e concorrenza, per le demolizioni e ricostruzioni imposte, gli oneri economici e il rischio di cessazione delle attività; contraddittorietà rispetto al PTCP e ai vincoli paesaggistici, in relazione al mutamento della classificazione da IS-MA a IS-MO-B. Con i motivi aggiunti hanno inoltre dedotto il contrasto con il PUD comunale, la violazione del d.lgs. n. 42/2004 e del D.M. 10 marzo 1958, nonché la mancata conformazione dello SUA alla variante regionale al PTCP. È stata altresì proposta domanda risarcitoria. Una delle società ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla società che aveva espressamente rinunciato alla decisione per tale ragione. Ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione. Nel merito ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti delle altre ricorrenti. Ha ritenuto che la durata limitata delle concessioni demaniali marittime, anche considerando il regime delle proroghe, non impedisca al Comune di esercitare il proprio potere di pianificazione né attribuisca ai concessionari una posizione tutelabile alla conservazione dell’assetto urbanistico vigente. Ha escluso la necessità di una preventiva intesa con l’Agenzia del demanio, poiché la normativa regionale impone che tale autorità sia sentita, ma non richiede un assenso preventivo o vincolante. Ha inoltre ritenuto non vincolanti, nell’ambito della VAS, le indicazioni relative all’intesa con l’Agenzia del demanio e alla delocalizzazione delle attività, trattandosi di valutazioni estranee al perimetro ambientale proprio della VAS. Le scelte pianificatorie incidenti sulle attività dei concessionari non sono state ritenute lesive della concorrenza, in quanto riferite a concessioni scadute o temporaneamente prorogate in vista del riordino del settore. La censura paesaggistica è stata giudicata generica e diretta a sostituire valutazioni di merito dell’amministrazione; inoltre, la riclassificazione contestata riguardava un’unità di intervento diversa da quella in cui operavano le ricorrenti. I primi e terzi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la modifica del PTCP approvata dalla Regione riguardava soltanto l’Unità di intervento n. 2, mentre le attività delle ricorrenti ricadevano nell’Unità 0.4, rimasta invariata. Il secondo motivo aggiunto è stato respinto perché il PUD comunale ha natura meramente regolatoria e non può condizionare il PUD regionale, avente invece valenza pianificatoria e sovraordinata. Il quarto motivo aggiunto è stato respinto in quanto il Comune avrebbe dovuto adeguare lo SUA alla disciplina regionale, senza che fosse ravvisata la dedotta illegittimità. La domanda risarcitoria è stata respinta per effetto del rigetto delle censure demolitorie. Le ricorrenti soccombenti sono state condannate alle spese in favore del Comune e della Regione; spese compensate per la società il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • artt. 36 e 42 codice della navigazione

    La pianificazione comunale può incidere sull’assetto delle aree demaniali e sulle concessioni esistenti, senza che la titolarità della concessione impedisca l’esercizio del potere pianificatorio.

  • art. 1, comma 682, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    La proroga legislativa delle concessioni demaniali marittime non attribuisce al concessionario una posizione tutelabile alla conservazione dell’assetto urbanistico né impedisce le scelte discrezionali di pianificazione.

  • art. 11, comma 2, l.r. Liguria n. 13/1999

    La disposizione richiede che l’Agenzia del demanio sia sentita, ma non impone l’acquisizione di una preventiva intesa o di un assenso vincolante.

  • art. 10 l.r. Liguria n. 32/2012

    Le indicazioni contenute nel parere VAS sono vincolanti soltanto se rientrano nell’ambito proprio della valutazione ambientale; non assumono tale carattere per profili urbanistici o concessori estranei alla valutazione delle conseguenze ambientali.

  • art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 152/2006

    Il parere VAS è circoscritto alla valutazione delle conseguenze del piano sull’ambiente, quali aria, acqua, suolo e inquinamento.

  • artt. 8, comma 1, lett. b), 10 e 11-bis l.r. Liguria n. 13/1999

    Il PUD regionale ha valenza pianificatoria e sovraordinata, mentre il PUD comunale ha natura meramente regolatoria e non può condizionare il primo.

  • art. 4 l.r. Liguria n. 24/1987

    Disciplina l’approvazione e l’adeguamento dello strumento urbanistico attuativo degli arenili alle determinazioni regionali.

  • artt. 49 e 50 NTA del PTCP

    La riclassificazione da IS-MA a IS-MO-B riguardava una specifica porzione dell’Unità di intervento n. 2, estranea alle aree delle ricorrenti, rimaste nell’Unità 0.4.

Massime di principio

  • La titolarità di una concessione demaniale marittima, anche se assistita da una proroga legislativa, non attribuisce al concessionario un diritto alla conservazione dell’assetto urbanistico vigente e non impedisce al Comune di esercitare il proprio potere discrezionale di pianificazione del territorio.
  • Quando la normativa regionale prevede che l’Agenzia del demanio sia semplicemente sentita nel procedimento di pianificazione delle aree demaniali, non è necessaria una preventiva intesa né un assenso vincolante dell’Agenzia, salvo diversa espressa previsione normativa.
  • Le indicazioni contenute nel parere motivato di VAS sono vincolanti solo se attengono alla valutazione degli effetti ambientali del piano; non sono vincolanti le osservazioni riguardanti profili concessori, urbanistici o organizzativi estranei alla funzione propria della VAS.
  • La modifica di uno strumento urbanistico o paesaggistico è impugnabile solo se incide concretamente sulla posizione del ricorrente: manca l’interesse a ricorrere quando la riclassificazione riguarda un’unità di intervento diversa da quella in cui si trovano le attività del ricorrente.
  • Il PUD comunale relativo alle aree demaniali marittime ha funzione prevalentemente regolatoria e non può prevalere né condizionare il PUD regionale, che ha natura pianificatoria e costituisce specificazione attuativa degli strumenti territoriali sovraordinati.
  • Le censure dirette a contestare valutazioni paesaggistiche o urbanistiche rientranti nella discrezionalità amministrativa devono essere specifiche e adeguatamente supportate; non è sufficiente dedurre l’illegittimità sulla base del solo mutamento nominale della classificazione urbanistica.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanisticiConcessioni demaniali marittimeVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiUrbanistica e governo del territorioDemanio e patrimonio pubblicoAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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