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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32017/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto ultradecennale di conduzione di un terreno agricolo, formalizzato da ultimo con contratto di affitto stipulato nel 2003 con canone annuo poi ridotto in sede amministrativa nel 2017. La fondazione proprietaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per canoni non pagati e successivo precetto; gli affittuari avevano proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sostenendo di non aver ricevuto valida notificazione del decreto, oltre a opposizione al precetto e domande riconvenzionali di restituzione del fondo, risarcimento dei danni per la mancata riconsegna del terreno a loro favore e pagamento delle migliorie apportate. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibili le opposizioni e improponibili le domande riconvenzionali per mancato tentativo obbligatorio di conciliazione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio un vizio preliminare della procura speciale: la data apposta in calce è incerta quanto al mese di rilascio e, in ogni caso, la procura risulta incompatibile con la necessaria posteriorità rispetto alla sentenza impugnata e con l’anteriorità o contestualità rispetto alla sottoscrizione del ricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Rileva che la data della procura è incerta (potendo riferirsi a febbraio o luglio 2021) e che, in entrambe le possibili letture, manca il necessario collegamento certo con il giudizio di cassazione: se anteriore alla sentenza impugnata, la procura è invalida; se successiva alla sottoscrizione del ricorso, è ugualmente invalida perché la procura per cassazione deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza e prima o contestualmente alla redazione/sottoscrizione del ricorso. La Corte condanna inoltre l’avvocato che ha agito senza valida procura alle spese del giudizio e dà atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    opposizione tardiva avverso decreto ingiuntivo

    L’opposizione tardiva è stata proposta dai debitori che assumevano di non aver ricevuto rituale notificazione del decreto ingiuntivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di conservazione non opera quando la non riferibilità della procura al giudizio di cassazione sia evidente e insanabile.

  • art. 159 c.p.c.

    Il principio di conservazione degli atti processuali non sana una procura speciale manifestamente non riferibile al ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 11 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    tentativo obbligatorio di conciliazione

    Le domande riconvenzionali relative al fondo agricolo sono state dichiarate improponibili per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita con data certa successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e anteriore o contestuale alla sottoscrizione del ricorso; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Se la data della procura è oggettivamente incerta e non consente di stabilire con sicurezza il momento del rilascio, la non riferibilità della procura al giudizio di cassazione è sufficiente a determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali non può essere invocato per sanare un vizio della procura speciale che renda evidente e insanabile la mancata riferibilità dell’attività difensiva alla parte.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, le spese possono essere poste a carico del difensore che abbia agito senza effettivo conferimento del mandato.
  • Nel caso di domande riconvenzionali in materia soggetta a conciliazione obbligatoria, il mancato esperimento del tentativo previsto dalla disciplina speciale comporta improponibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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