Cassazione Civile, Ordinanza n. 34764/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società agricola)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011, con cui il Comune contestava un omesso parziale versamento d'imposta relativo a un fabbricato sito nel territorio comunale, censito in catasto in categoria D/10, di proprietà di una società agricola. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune, confermando l'esenzione riconosciuta in primo grado. In Cassazione il Comune deduceva due violazioni di legge: con il primo motivo sosteneva che la ruralità del fabbricato non fosse stata provata, e che non bastasse affermare la destinazione all'attività agricola nell'anno d'imposta; con il secondo motivo contestava che la qualifica di imprenditore agricolo professionale potesse essere attribuita a una società ai fini dell'esenzione ICI, richiamando la disciplina su imprenditore agricolo e società agricole.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha ribadito che, in tema di ICI, l'esenzione per i fabbricati rurali presuppone la classificazione catastale del bene nelle categorie di ruralità previste dalla legge, non essendo sufficiente la sola strumentalità concreta all'attività agricola; ha inoltre confermato che, per le società di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può spettare ai fini dell'agevolazione se ricorrono i requisiti legali soggettivi e statutari. Poiché il giudice di merito aveva accertato la sussistenza sia dei requisiti oggettivi del fabbricato sia di quelli soggettivi della società, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico del Comune e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993 n. 557
"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola"
La disposizione è letta come norma che collega il riconoscimento della ruralità a presupposti legali e alla destinazione strumentale del fabbricato all'attività agricola, ma nel sistema ICI assume rilievo decisivo la classificazione catastale conforme.
art. 2, comma 1, lett. a), D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504
Il fabbricato è imponibile ICI quando è ultimato e utilizzabile; la mera mancanza di iscrizione catastale non esclude l'imposizione se il bene è già concretamente riconducibile alla nozione di fabbricato.
art. 58, comma 2, D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diverso regime soggettivo delle agevolazioni in materia di ICI.
art. 10, comma 1, D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228
Ha modificato la disciplina dell'imprenditore agricolo, incidendo sulla nozione rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali riconosciute alle società agricole.
art. 1, comma 3, D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99
Prevede che anche le società di persone possono essere considerate imprenditori agricoli professionali se lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole e almeno un socio possiede la qualifica richiesta.
art. 12, Legge 9 maggio 1975 n. 153
La Corte ne valorizza la formulazione, come modificata, per affermare che le società possono assumere la qualifica richiesta ai fini delle agevolazioni ICI quando ricorrano i requisiti normativi.
art. 2135 c.c.
Serve a delimitare le attività agricole rilevanti per il riconoscimento della ruralità e della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo professionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011 n. 70
È richiamato quale norma che consentiva la domanda di variazione catastale per l'attribuzione della ruralità, ma la Corte afferma che non opera in via automatica senza il completamento del procedimento catastale.
art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
Conferma che gli effetti della variazione catastale ai fini della ruralità decorrono solo secondo la procedura prevista dalla legge.
art. 1 del D.M. 26 luglio 2012
La norma viene letta come conferma che ai fini fiscali la ruralità richiede iscrizione e annotazione catastale secondo le regole ordinarie.
art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013 n. 102
Viene interpretato nel senso che la domanda di variazione catastale e l'annotazione producono effetti per la ruralità dal quinto anno antecedente, ma sempre tramite il relativo procedimento catastale.
Massime di principio
- In tema di ICI, l'esenzione per i fabbricati rurali non discende dalla sola concreta strumentalità del bene all'attività agricola, ma richiede il positivo accertamento dei requisiti legali di ruralità e, decisivamente, la corrispondente classificazione catastale nelle categorie previste.
- Il contribuente che chiede il riconoscimento del trattamento agevolato deve provare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina; in mancanza di prova, l'esenzione non può essere riconosciuta.
- Le norme sopravvenute che disciplinano la variazione catastale e l'annotazione della ruralità non introducono un automatismo esonerativo, ma confermano che il beneficio fiscale passa attraverso la procedura catastale prevista dall'ordinamento.
- Le società di persone possono beneficiare della disciplina agevolativa riservata agli imprenditori agricoli quando lo statuto preveda l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa speciale sull'imprenditore agricolo professionale.
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