Cassazione Civile, Ordinanza n. 17379/2026 del 01/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, pari a euro 41.145,53, a seguito di una verifica sulle rimanenze di magazzino. I verificatori avevano rilevato, all'1.1.2016, rimanenze inferiori rispetto a quelle dichiarate dal contribuente e avevano considerato tale scostamento come indice di vendite senza fattura negli anni precedenti. Per quantificare i ricavi occultati, l'Ufficio aveva ricostruito il costo del venduto sommando all'incremento ingiustificato delle scorte i costi degli acquisti dell'anno e applicando la media della percentuale di ricarico dichiarata negli anni 2012-2014. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, mentre in appello la Corte tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del contribuente ritenendo che l'accertamento si fondasse su meri dati induttivi, non sufficientemente concreti, certi e attendibili, e che la modesta differenza di magazzino non giustificasse la pretesa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, travisando le risultanze della verifica e sovvertendo l'onere della prova, poiché la ricostruzione era stata effettuata sulla base di dati dichiarati dallo stesso contribuente e delle presunzioni derivanti dall'inventario fisico delle merci e dalla percentuale di ricarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse erroneamente qualificato come insufficienti dati che, invece, integravano una legittima ricostruzione analitico-induttiva del reddito d'impresa, fondata sulla verifica fisica delle merci in magazzino, sull'inventario redatto in contraddittorio e sull'applicazione della percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente. La Cassazione ha ribadito che, nell'accertamento analitico-induttivo, la parziale inattendibilità delle scritture consente all'Ufficio di completare le lacune con presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente dimostrare l'incongruenza o l'illogicità del criterio utilizzato, non essendo sufficiente valorizzare la sola modesta entità dello scostamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili sono solo parzialmente inattendibili, permettendo all'Ufficio di completare le lacune con presunzioni semplici
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato per distinguere l'accertamento induttivo puro, utilizzabile quando l'inattendibilità delle scritture è tale da rendere inutilizzabili anche gli altri dati contabili
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in parallelo alla disciplina delle imposte dirette per l'accertamento analitico-induttivo in materia di IVA
art. 1, d.P.R. n. 441/1997
la verifica fisica delle merci in magazzino dà luogo alle presunzioni previste dalla norma circa la cessione dei beni non rinvenuti
art. 2727 c.c.
richiamato per il sistema delle presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti quando l'Ufficio integra le lacune contabili
art. 2697 c.c.
l'onere di provare l'incongruenza o l'illogicità del criterio di ricostruzione grava sul contribuente, in ragione della vicinanza della prova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formulato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo, la parziale inattendibilità delle scritture contabili legittima l'Ufficio a integrare i dati mancanti o inattendibili mediante presunzioni semplici, senza dover prescindere integralmente dalla contabilità.
- Il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro sta nel grado di inattendibilità delle scritture: solo se l'inattendibilità è radicale l'Amministrazione può prescindere anche dai dati apparentemente regolari.
- Quando l'Ufficio ricostruisce i ricavi utilizzando la percentuale di ricarico e dati tratti dal contribuente stesso, il giudice di merito non può scartare il metodo per la sola modesta entità dello scostamento, ma deve valutarne la coerenza logica e la congruità alla luce delle critiche mosse.
- In presenza di una verifica fisica delle merci in magazzino e di un inventario redatto in contraddittorio, opera la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti, con conseguente onere del contribuente di superarla dimostrando l'errore del criterio o l'inesattezza della ricostruzione.
- In materia di ricarico, la variazione della percentuale applicata può essere contestata dal contribuente solo allegando e provando specifici mutamenti del mercato o dell'attività idonei a giustificare percentuali diverse in periodi diversi.
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