Cassazione Penale, Sentenza n. 29967/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la confisca di una somma di denaro (oltre 45 euro, corrispettivo della cessione contestata), lamentando che non fosse stata motivata la relazione di pertinenzialità o che quella somma costituisse profitto del reato; richiamava giurisprudenza secondo cui non sempre è ammessa la confisca quando il denaro sia presunto profitto di precedenti cessioni. Inoltre deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura ablativa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di specifica censura della motivazione impugnata (mancato confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito). Sulla questione della confisca, la Corte ritiene corretta la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha disposto l'ablazione in base alla confisca per sproporzione prevista dall'art.240-bis cod. pen., richiamata dall'art.85-bis DPR 309/90, avendo rilevato la manifesta sproporzione tra la somma posseduta e le risorse dichiarate dal prevenuto (disoccupato, privo di permesso di soggiorno e senza giustificazioni sul possesso del denaro). Tuttavia la Corte censura la parte motivazionale che aveva indicato il denaro come "verosimile profitto di precedenti cessioni", perché la qualifica di profitto di ipotetiche cessioni passate non è, di per sé, sufficiente a giustificare la confisca diretta ai sensi dell'art.240 cod. pen. Infine, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo per la determinazione della pena (patteggiamento); contesto procedurale della decisione di merito.
art. 240 cod. pen.
Confisca diretta del prezzo o del corrispettivo della cessione per cui si procede: può riguardare il corrispettivo della singola cessione contestata, non può essere estesa semplicemente sulla base di ipotetiche cessioni passate.
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca per sproporzione quando la somma in possesso dell'imputato risulti manifestamente sproporzionata rispetto alle sue risorse e non giustificata; può essere richiamata per giustificare ablazione anche se non è provata la diretta pertinenzialità con la singola cessione.
art. 85-bis DPR 309/90
Richiama la disciplina della confisca (in particolare l'art.240-bis cod. pen.) per i reati in materia di stupefacenti; consente la confisca per sproporzione anche senza prova che il denaro sia il profitto della specifica cessione oggetto di procedimento.
art. 73 DPR 309/90
Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti; il richiamo è funzionale a collegare l'applicabilità dell'art.85-bis al caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e disciplina conseguenze economiche; qui applicata per ritenere dovuta la sanzione pecuniaria.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione alla responsabilità (assenza di colpa) nella determinazione della causa di inammissibilità, come parametro per l'applicazione delle conseguenze economiche.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione va motivato con specifico e puntuale confronto con le argomentazioni adottate dal giudice di merito; la mera enunciazione di vizio non è sufficiente e può rendere il ricorso inammissibile.
- La confisca diretta ai sensi dell'art.240 cod. pen. può riguardare solo il corrispettivo della cessione oggetto del procedimento; non è sufficiente affermare genericamente che il denaro sia profitto di precedenti, ipotetiche cessioni.
- La confisca per sproporzione prevista dall'art.240-bis cod. pen. (richiamata dall'art.85-bis DPR 309/90 per i reati di stupefacenti) può essere disposta quando la somma posseduta è manifestamente sproporzionata rispetto alle risorse e il possessore non fornisce giustificazioni credibili.
- In valutazioni sul possesso di denaro in procedimenti per stupefacenti, elementi quali disoccupazione, assenza di permesso di soggiorno e mancanza di giustificazioni sul possesso aggravano la possibilità di confisca per sproporzione.
- Il pubblico ministero (o il PG) può chiedere l'inammissibilità del ricorso e il giudice di legittimità può accogliere tale richiesta se mancano i presupposti formali e sostanziali della censura.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e, salvo errori nella determinazione della causa di inammissibilità, può comportare anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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