Cassazione Civile, Ordinanza n. 06455/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti vittoriose)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di primo grado che aveva accolto le domande attoree, condannando la parte oggi ricorrente al pagamento di una somma di denaro, all’esecuzione di interventi per la messa in sicurezza di una cava e alle spese processuali. La parte soccombente sostiene di non aver potuto tempestivamente recarsi presso lo studio del proprio difensore per ritirare fascicolo e documentazione, perché il Comune di residenza era stato collocato in zona rossa durante la pandemia da Covid-19 e l’ordinanza regionale consentiva solo alcune attività al pubblico, non comprendendo gli studi professionali. Sostiene quindi che il ritardo nell’impugnazione non gli fosse imputabile e chiede la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per proporre appello oltre termine. Con il primo motivo di ricorso censura la decisione d’appello per violazione dell’art. 153 c.p.c. e dell’ordinanza regionale, assumendo che la circolazione era limitata e che il suo spostamento non era consentito. Con il secondo motivo censura la regolazione delle spese, lamentando la violazione dell’art. 92 c.p.c. e sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere compensate. Chiede inoltre, in via ulteriormente accessoria, la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle controparti, ma tale profilo viene escluso dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato la possibilità di svolgere l’attività professionale e di recarsi negli studi legali, dall’altro la possibilità di proporre l’appello con modalità telematiche ai sensi del d.l. n. 179/2012. Il ricorrente ha censurato solo la prima ratio, sicché l’altra è rimasta intatta e si è formato giudicato su di essa. Il secondo motivo è pure inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non esiste un diritto alla compensazione delle spese: la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi dell’art. 92 c.p.c., mentre la parte si limita a deduzioni generiche. La Corte esclude infine i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendo che la condotta processuale non sia connotata da dolo o colpa grave, anche per la particolarità del contesto pandemico. Il ricorso viene quindi respinto in limine, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La rimessione in termini presuppone che la decadenza non sia imputabile alla parte; la Corte, però, non entra nel merito della questione perché il motivo non attinge tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 04.03.2021
art. 1 lett. a, b, c, d, e
È richiamata per sostenere la limitazione degli spostamenti e l’asserita non inclusione degli studi professionali tra le attività aperte al pubblico.
La Corte richiama la possibilità di proporre l’appello con modalità telematiche, come autonoma ratio della decisione di merito rimasta non censurata.
La compensazione delle spese non costituisce un diritto della parte, ma rientra nella discrezionalità del giudice di merito; non occorre motivazione quando si applica il criterio della soccombenza.
La condanna per responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave; nel caso concreto la Corte esclude tali presupposti.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Consente la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo alla luce di orientamento consolidato.
Non citato espressamente nel testo fornito come norma decisiva; non incluso.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile per difetto di interesse, perché su quella si forma giudicato.
- La rimessione in termini per il compimento di un atto processuale richiede la non imputabilità della decadenza alla parte, ma la censura in cassazione deve colpire specificamente tutte le ragioni poste a base del rigetto in appello.
- In tema di spese processuali, la compensazione non è un diritto della parte soccombente: è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti dell’art. 92 c.p.c.; la mera richiesta di compensazione fondata su affermazioni generiche è inidonea a censurare la statuizione sulle spese.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di dolo o colpa grave nella condotta processuale; la sola proposizione di un ricorso poi dichiarato inammissibile non basta, specie se il contesto fattuale presenta elementi di obiettiva peculiarità.
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