Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, che aveva accolto l’azione avverso il silenzio sull’istanza di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in Svizzera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza con la quale il TAR aveva ritenuto sussistente l’inerzia amministrativa rispetto alla domanda, presentata il 27 novembre 2024, di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in Svizzera ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado in diverse classi di concorso. Il Ministero ha dedotto: l’errata ricostruzione dei fatti, sostenendo di avere adottato e trasmesso un provvedimento espresso di diniego il 28 luglio 2025, prima della camera di consiglio del TAR; la violazione dei doveri di correttezza e lealtà processuale, poiché il ricorrente di primo grado non avrebbe comunicato né depositato il diniego; e l’omessa declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero ha documentato in appello l’adozione del diniego e ha sostenuto che il destinatario lo avesse ricevuto tramite il portale dedicato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla censura relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, annullando senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiarando improcedibile il ricorso originario. Ha respinto i primi due motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché il Ministero non aveva depositato il provvedimento di diniego nel giudizio di primo grado, impedendo al TAR di conoscere il venir meno dell’inerzia. Il secondo è stato respinto perché non risultava provata con certezza né la data in cui il ricorrente avesse preso visione del diniego, né quella della sua trasmissione da parte dell’amministrazione; inoltre, anche il Ministero aveva omesso di depositare l’atto nel primo grado. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa all’improcedibilità: l’adozione del diniego espresso prima della decisione del TAR aveva fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Tale sopravvenienza poteva essere rilevata in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi. L’appello era ammissibile, in quanto il Ministero conservava interesse all’annullamento della sentenza che lo aveva condannato a provvedere. Le spese del doppio grado sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi, previa audizione della parte costituita.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso esaminato, l’adozione del diniego espresso ha fatto venir meno l’interesse all’azione avverso il silenzio.

  • art. 88 c.p.c.

    È stato richiamato dal Ministero, in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a., a sostegno dell’obbligo di correttezza e lealtà processuale; la relativa censura è stata tuttavia respinta per difetto di prova della conoscenza e trasmissione del diniego.

  • art. 39 c.p.a.

    È stato richiamato, mediante rinvio alle norme del codice di procedura civile, per i doveri di correttezza e lealtà processuale.

Massime di principio

  • L’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza dell’amministrato, intervenuta prima della decisione del giudizio promosso contro il silenzio, fa venire meno l’interesse concreto e attuale all’azione avverso il silenzio e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario.
  • La sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado può essere rilevata dal giudice d’appello, poiché nel processo amministrativo il rapporto processuale resta unitario nel corso dei due gradi di giudizio.
  • L’amministrazione che intenda far valere in appello l’avvenuta adozione del provvedimento espresso deve dimostrarne tempestivamente l’esistenza e, nel giudizio di primo grado, depositare l’atto sopravvenuto, non potendo imputare al ricorrente l’omessa comunicazione di un provvedimento che essa stessa non ha prodotto in giudizio.
  • La contestazione della violazione dei doveri di correttezza e lealtà processuale richiede una prova certa della conoscenza, da parte dell’altra parte, dell’atto sopravvenuto e della relativa data di trasmissione o ricezione.
  • L’appello contro una sentenza che abbia ordinato all’amministrazione di provvedere resta ammissibile anche quando, nelle more, l’interesse del ricorso originario sia venuto meno: l’amministrazione conserva infatti un interesse concreto all’annullamento della pronuncia che abbia accertato la sua inerzia e imposto un obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.