Cassazione Penale, Sentenza n. 19331/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per furto aggravato, denunciando: (i) violazione di legge per mancata e rituale notificazione del decreto di citazione in appello alla PEC del difensore; (ii) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante consistente nell'esposizione alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che le persone offese hanno rimesso la querela e che l'imputato ha accettato tale remissione con apposito verbale. Avendo la remissione di querela intervenuto e risultando ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato che il reato si è estinto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato e il querelato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, richiamando la giurisprudenza che impone al giudice di legittimità di dichiarare l'estinzione quando ricorrono le condizioni (a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto) e precisando che, se è già intervenuta causa di estinzione, eventuali nullità di ordine generale non sono rilevabili in Cassazione.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 febbraio 2004 (Chiasserini), Rv 227681
SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681
La remissione di querela intervenuta e ritualmente accettata in pendenza di ricorso per cassazione estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese), Rv 220511
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01
Se già sussiste una causa di estinzione del reato, una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità perché l'inevitabile rinvio al giudice del merito sarebbe incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
Art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
art. 340, u.c., cod.proc. pen.
In caso di annullamento senza rinvio per estinzione del reato, il giudice di legittimità può disporre la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali salvo diverso accordo.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata dall'imputato mentre è pendente il ricorso per Cassazione, estingue il reato e impone alla Corte di Cassazione di dichiarare l'estinzione; il processo di legittimità termina con l'annullamento senza rinvio.
- Quando esiste una causa di estinzione del reato già operante, le eventuali nullità o vizi procedurali che richiederebbero un rinvio al merito diventano irrilevanti nel giudizio di legittimità per il principio di immediata applicabilità della causa estintiva.
- L'accettazione della remissione deve risultare in modo formale (verbale o atto) negli atti per sortire l'effetto estintivo; in mancanza di prova di accettazione la questione può rimanere aperta.
- La tempestività del ricorso è condizione per la declaratoria di estinzione in Cassazione: se il ricorso non è tempestivo l'applicabilità può essere esclusa.
- Difetti di notifica (es. alla PEC del difensore) possono costituire motivo di impugnazione, ma se nel frattempo interviene una causa estintiva efficiente tali difetti possono diventare irrilevanti nel giudizio di legittimità.
- Anche se il reato si estingue, il giudice di legittimità può comunque decidere sulle spese processuali nella forma prevista dalla legge (art. 340 u.c. c.p.p.).
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