Cassazione Penale, Sentenza n. 38133/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna (pena: 1 anno reclusione) per il reato di cui all'art. 495 c.p., basato su tre censure: 1) violazione dell'obbligo di motivazione circa la qualificazione della recidiva reiterata (si contestava che il giudice si fosse limitato al mero riscontro formale dei precedenti senza valutare la sintomaticità della reiterazione); 2) violazione di legge per aver dichiarato la recidiva reiterata senza una precedente formale declaratoria di recidiva e per errori nel certificato del casellario giudiziale (con produzione successiva di provvedimento che correggeva il casellario); 3) illegittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti recidiva (art. 69, comma 4 c.p.), con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale e dedotta la necessità di un bilanciamento favorevole alle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito procedurale ha ritenuto: (i) il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d'appello era adeguata e ha valutato concretamente la sintomaticità della reiterazione, considerando omogeneità dei reati, gravità dei precedenti e successivi comportamenti penalmente rilevanti; (ii) il secondo motivo inammissibile e generico: la questione sulla necessità di una precedente declaratoria di recidiva non era formulata compiutamente nel ricorso e, in ogni caso, le Sezioni Unite (Sabbatini) hanno già stabilito che non è richiesta una formale dichiarazione di recidiva per riconoscere la recidiva reiterata; inoltre parte della censura introdotta con memoria è nuova e quindi inammissibile; (iii) il terzo motivo manifestamente infondato e generico perché la Corte d'appello ha motivatamente escluso che le attenuanti potessero prevalere, dato il gravissimo curriculum criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermando l'efficacia della sentenza di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza impugnata è la conferma della condanna per tale articolo.
art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma che riguarda la recidiva e la sua valorizzazione come circostanza che può aggravar la responsabilità; la Corte ha valutato la ricorrenza e la sintomaticità della reiterazione senza ritenere necessaria una precedente formale declaratoria di recidiva, in linea con le Sezioni Unite.
art. 69, comma 4, cod. pen.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Norma che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti previste: la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità nel caso concreto e ha motivato che, dati i precedenti del ricorrente, non poteva essere riconosciuta una prevalenza delle attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali: applicata con condanna anche alla cassa delle ammende.
Sezioni Unite, n. 32318 del 30/3/2023 (Sabbatini)
Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, "Sabbatini"
Decisione delle Sezioni Unite che ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una pronuncia formale di declaratoria di recidiva passata in giudicato: è sufficiente la presenza di più condanne definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, adeguatamente motivate.
Sezioni Unite, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè)
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè
Giurisprudenza di legittimità che ha precisato l'obbligo motivazionale del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo di maggior riprovevolezza e pericolosità.
Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020 (Tobi) e Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 (Platamone)
Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012
Giurisprudenza citata in tema di ammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione: i motivi aggiunti devono sviluppare o meglio esporre i punti già dedotti e non possono introdurre questioni nuove non tempestivamente proposte.
Corte Costituzionale, sent. n. 192 del 2007
Corte Costituzionale, sent. n. 192/2007
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve verificare la sintomaticità della reiterazione e motivare concretamente la qualificazione della recidiva.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in merito al possibile profilo di colpa del ricorrente che giustifica l'applicazione della sanzione economica a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando si contesta la qualificazione della recidiva reiterata è fondamentale dimostrare che il giudice non ha valutato concretamente la sintomaticità della reiterazione: occorre contestare punto per punto la motivazione motivando l'omissione o l'insufficienza.
- Le Sezioni Unite hanno chiarito che non è necessaria una precedente formale declaratoria di recidiva per applicare la recidiva reiterata: è sufficiente che sussistano condanne definitive multiple e una motivazione adeguata sulla maggiore pericolosità sociale.
- Non è possibile introdurre in Cassazione ragioni nuove che amplino il "petitum" originario: le memorie successive non possono proporre censure sostanzialmente diverse o basate su fatti nuovi non dedotti nel ricorso principale.
- Le questioni generiche o che non si confrontano con la motivazione specifica del provvedimento impugnato sono tipicamente dichiarate inammissibili; ogni censura deve essere chiara, specifica e puntuale.
- La contestazione della validità del casellario giudiziale deve essere tempestiva e dettagliata: la mera produzione successiva di provvedimenti correttivi non garantisce automaticamente l'ammissibilità della nuova censura se essa amplia l'oggetto del ricorso.
- Tentativi di sollevare questioni di incostituzionalità in assenza di un confronto dettagliato con la motivazione di merito rischiano di essere ritenuti generici e manifestamente infondati; occorre mostrare profili concreti e rilevanti di illegittimità costituzionale.
- La pronuncia di inammissibilità comporta frequentemente l'affidamento delle spese al ricorrente e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
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