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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38133/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna (pena: 1 anno reclusione) per il reato di cui all'art. 495 c.p., basato su tre censure: 1) violazione dell'obbligo di motivazione circa la qualificazione della recidiva reiterata (si contestava che il giudice si fosse limitato al mero riscontro formale dei precedenti senza valutare la sintomaticità della reiterazione); 2) violazione di legge per aver dichiarato la recidiva reiterata senza una precedente formale declaratoria di recidiva e per errori nel certificato del casellario giudiziale (con produzione successiva di provvedimento che correggeva il casellario); 3) illegittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti recidiva (art. 69, comma 4 c.p.), con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale e dedotta la necessità di un bilanciamento favorevole alle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito procedurale ha ritenuto: (i) il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d'appello era adeguata e ha valutato concretamente la sintomaticità della reiterazione, considerando omogeneità dei reati, gravità dei precedenti e successivi comportamenti penalmente rilevanti; (ii) il secondo motivo inammissibile e generico: la questione sulla necessità di una precedente declaratoria di recidiva non era formulata compiutamente nel ricorso e, in ogni caso, le Sezioni Unite (Sabbatini) hanno già stabilito che non è richiesta una formale dichiarazione di recidiva per riconoscere la recidiva reiterata; inoltre parte della censura introdotta con memoria è nuova e quindi inammissibile; (iii) il terzo motivo manifestamente infondato e generico perché la Corte d'appello ha motivatamente escluso che le attenuanti potessero prevalere, dato il gravissimo curriculum criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermando l'efficacia della sentenza di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza impugnata è la conferma della condanna per tale articolo.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma che riguarda la recidiva e la sua valorizzazione come circostanza che può aggravar la responsabilità; la Corte ha valutato la ricorrenza e la sintomaticità della reiterazione senza ritenere necessaria una precedente formale declaratoria di recidiva, in linea con le Sezioni Unite.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    art. 69, comma 4, cod. pen.

    Norma che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti previste: la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità nel caso concreto e ha motivato che, dati i precedenti del ricorrente, non poteva essere riconosciuta una prevalenza delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali: applicata con condanna anche alla cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, n. 32318 del 30/3/2023 (Sabbatini)

    Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, "Sabbatini"

    Decisione delle Sezioni Unite che ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una pronuncia formale di declaratoria di recidiva passata in giudicato: è sufficiente la presenza di più condanne definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, adeguatamente motivate.

  • Sezioni Unite, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè)

    Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato l'obbligo motivazionale del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo di maggior riprovevolezza e pericolosità.

  • Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020 (Tobi) e Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 (Platamone)

    Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012

    Giurisprudenza citata in tema di ammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione: i motivi aggiunti devono sviluppare o meglio esporre i punti già dedotti e non possono introdurre questioni nuove non tempestivamente proposte.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 192 del 2007

    Corte Costituzionale, sent. n. 192/2007

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve verificare la sintomaticità della reiterazione e motivare concretamente la qualificazione della recidiva.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in merito al possibile profilo di colpa del ricorrente che giustifica l'applicazione della sanzione economica a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando si contesta la qualificazione della recidiva reiterata è fondamentale dimostrare che il giudice non ha valutato concretamente la sintomaticità della reiterazione: occorre contestare punto per punto la motivazione motivando l'omissione o l'insufficienza.
  • Le Sezioni Unite hanno chiarito che non è necessaria una precedente formale declaratoria di recidiva per applicare la recidiva reiterata: è sufficiente che sussistano condanne definitive multiple e una motivazione adeguata sulla maggiore pericolosità sociale.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione ragioni nuove che amplino il "petitum" originario: le memorie successive non possono proporre censure sostanzialmente diverse o basate su fatti nuovi non dedotti nel ricorso principale.
  • Le questioni generiche o che non si confrontano con la motivazione specifica del provvedimento impugnato sono tipicamente dichiarate inammissibili; ogni censura deve essere chiara, specifica e puntuale.
  • La contestazione della validità del casellario giudiziale deve essere tempestiva e dettagliata: la mera produzione successiva di provvedimenti correttivi non garantisce automaticamente l'ammissibilità della nuova censura se essa amplia l'oggetto del ricorso.
  • Tentativi di sollevare questioni di incostituzionalità in assenza di un confronto dettagliato con la motivazione di merito rischiano di essere ritenuti generici e manifestamente infondati; occorre mostrare profili concreti e rilevanti di illegittimità costituzionale.
  • La pronuncia di inammissibilità comporta frequentemente l'affidamento delle spese al ricorrente e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.

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