Cassazione Civile, Ordinanza n. 05720/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di indennizzo per migliorie e trasformazioni eseguite su un immobile adibito a stabilimento balneare, oggetto di due contratti di locazione successivi (1989 e 1995). I ricorrenti, quali eredi del conduttore, chiedevano la condanna dei proprietari al pagamento di una somma a titolo di rimborso per le opere e le migliorie apportate durante la locazione e al momento del rilascio del bene. I proprietari eccepivano la prescrizione del diritto con riferimento al primo contratto, contestavano in fatto e in diritto l'an e il quantum dell'indennità per le migliorie e proponevano anche una domanda riconvenzionale per il preteso danno/indennizzo derivante dall'ottenimento dell'agibilità dell'immobile a seguito delle trasformazioni eseguite dal conduttore. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare le clausole contrattuali che subordinavano il rimborso al rilascio effettivo e, quindi, far decorrere la prescrizione solo dalla riconsegna materiale dell'immobile, avvenuta secondo loro nel 2013; (2) conseguente erronea declaratoria di assorbimento del motivo di appello principale relativo alla prova dell'espresso consenso del locatore alle opere ex art. 1592 c.c. e alla natura delle migliorie eseguite; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, sostenendo che la reiezione della riconvenzionale e della domanda ex art. 96 c.p.c. avrebbe imposto almeno la compensazione per soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un vero vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma mirasse in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del rapporto contrattuale, attività riservate al giudice di merito quando la motivazione sia plausibile. Ha inoltre affermato che l'interpretazione delle clausole e la ricostruzione della volontà negoziale sono apprezzamenti di fatto censurabili solo nei limiti stretti del vizio motivazionale o della violazione delle regole ermeneutiche, limiti non ravvisati nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dalla sorte del primo. Il terzo motivo è stato ritenuto, in parte, un mero "non motivo" perché subordinato all'accoglimento degli altri motivi, e, per la parte relativa alla mancata compensazione delle spese, infondato in quanto la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, senza obbligo di specifica motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
art. 1592 c.c.
È richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere il diritto all'indennità per i miglioramenti eseguiti dal conduttore, ma la Corte non ne esamina il merito poiché ritiene inammissibile la censura.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
art. 96 comma primo c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata era stata respinta nei gradi di merito; il suo mancato accoglimento non incide automaticamente sulla regolazione delle spese.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà delle parti sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione possono essere censurati solo per motivazione inesistente o apparente, oppure per violazione dei criteri legali di ermeneutica, non già per la mera prospettazione di una lettura alternativa del testo contrattuale.
- Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contestare la plausibilità dell'interpretazione data dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito adotta una ricostruzione del rapporto basata su una lettura plausibile delle clausole contrattuali e delle risultanze istruttorie, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice territoriale.
- La mancata compensazione delle spese processuali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, poiché la scelta di compensare o meno rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso che subordina le censure sulla regolazione delle spese all'accoglimento di altri motivi è privo di autonoma specificità e può essere qualificato come non motivo.
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