Sentenza n. 1273/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 29 del 16/05/2024, notificata in data 18/05/2024, nella parte in cui ordina la demolizione delle opere realizzate con concessione edilizia n. 60 del 30/10/2000 nei trenta giorni dalla notifica con acquisizione dell’area di sedime in caso di inottemperanza; - del provvedimento di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria datato 21/6/2024 e notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza n. 29 del 16 maggio 2024, che aveva confermato l’ordine di demolizione delle quattro unità abitative dopo la revoca parziale dell’ordinanza precedente limitatamente al capannone, e diniego definitivo del 21 giugno 2024 dell’istanza di sanatoria dei fabbricati per mancato pagamento dell’oblazione di € 91.003,13
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari per successione ereditaria di quattro fabbricati residenziali e di un capannone edificati in forza della concessione edilizia n. 60 del 30 ottobre 2000, avevano impugnato l’ordinanza n. 29 del 16 maggio 2024 e il diniego del 21 giugno 2024. Il Comune aveva contestato il mutamento non autorizzato della destinazione d’uso dei fabbricati da agricola a residenziale e aveva respinto la sanatoria perché non era stata versata l’oblazione di € 91.003,13. I ricorrenti deducevano, con quattro motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 36, 42 e 43 del d.P.R. 380/2001, sproporzionalità, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza d’interesse e di motivazione, sviamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; invocavano inoltre gli artt. 24, 42 e 117 Cost. e gli artt. 6 e 7 CEDU, censurando la sproporzione della misura. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza n. 29 perché meramente confermativa, per la parte relativa ai fabbricati, dell’ordine di demolizione del 2023. In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti rinunciavano al ricorso, riferendo che il Comune aveva annullato in autotutela gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha deciso l’eccezione comunale di inammissibilità. Ha rilevato che la rinuncia, pur sottoscritta dai difensori muniti di mandato speciale e depositata prima dell’udienza, non era stata notificata al Comune come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto non ricorrevano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia manifestava tuttavia la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito, consentendo di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Spese integralmente compensate in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso è stata sottoscritta dai difensori di parte ricorrente muniti di mandato speciale a rinunciare e depositata in giudizio prima dell’udienza di merito, tuttavia non è stata notificata all’amministrazione resistente secondo quanto previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, per produrre l’estinzione del giudizio secondo la disciplina della rinuncia, deve essere notificata all’amministrazione resistente; il deposito senza notifica non consente di dichiarare l’estinzione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Sebbene, quindi, non sussistano i presupposti di legge per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a., nondimeno nella dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente è implicita l’ammissione della sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una decisione di merito, il che consente al Collegio, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a., di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Anche quando la rinuncia non soddisfa le condizioni formali per l’estinzione, la dichiarazione depositata può attestare la sopravvenuta carenza d’interesse e giustificare la declaratoria d’improcedibilità.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Sebbene, quindi, non sussistano i presupposti di legge per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a., nondimeno nella dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente è implicita l’ammissione della sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una decisione di merito, il che consente al Collegio, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a., di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
La mancata notifica della rinuncia impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi della norma, pur potendo la rinuncia depositata assumere rilievo come ammissione della sopravvenuta carenza d’interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata ma non notificata all’amministrazione resistente non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio secondo la disciplina della rinuncia; se dalla dichiarazione risulta comunque la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →