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Sentenza

Sentenza n. 9926/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del 21/07/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione registro ufficiale U. 0035482, a mezzo del quale veniva comunicata la conclusione, con il rigetto, del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita dalla Ricorrente in Romania, per la classe di concorso A-12, richiesta con istanza n. 30088, prot. n. 17504 del 25/05/2023; - di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della Ricorrente.

Giustizia amministrativa202511080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso A-12

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto la domanda di riconoscimento in Italia del titolo professionalizzante rumeno «Program de Formare Psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica – Nivelul I si Nivelul II», limitatamente alla classe di concorso A-12, già A-22, riconoscendo invece la possibilità di procedere al riconoscimento per la classe A-54. Il Ministero ha motivato il diniego affermando che la ricorrente non risultava abilitata in Romania per la corrispondente classe A-12 e che, in applicazione del principio di parità di trattamento e dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, una qualifica professionale estera poteva essere riconosciuta in Italia per una sola classe di concorso. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’omessa valutazione concreta delle competenze e conoscenze risultanti dai titoli e dalla documentazione prodotta, in contrasto con i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e con la giurisprudenza sul riconoscimento delle qualifiche professionali europee. Ha inoltre censurato la motivazione relativa all’impossibilità di un riconoscimento per più classi di concorso, nonché il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria per la mancata valutazione dell’eventuale necessità di misure compensative. Nel corso del procedimento la ricorrente ha conseguito una nuova abilitazione italiana per la classe A-22, circostanza della quale il Ministero dovrà tenere conto nel riesame dell’interesse attuale al riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto assorbenti le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero, anziché procedere a un esame concreto del percorso formativo, delle competenze e delle abilitazioni conseguite dalla ricorrente, si è fondato su una preclusione generale al riconoscimento del medesimo titolo per più classi di concorso e sulla precedente valutazione del titolo rispetto a una diversa classe. Tale motivazione è incompatibile con il sistema europeo del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, che impone all’autorità competente di confrontare in concreto le competenze attestate dal titolo estero con quelle richieste dall’ordinamento nazionale. Non è necessaria l’identità dei titoli, essendo sufficiente l’equivalenza; qualora emerga una corrispondenza parziale o differenze sostanziali, l’amministrazione deve valutare la possibilità di richiedere o imporre misure compensative. Il giudice ha precisato che il riconoscimento pluriclasse non è automaticamente dovuto: può essere negato, anche parzialmente, quando il titolo sia generico e non dimostri una formazione specifica per ciascuna classe. Tuttavia, tale conclusione deve risultare da un’istruttoria effettiva e da una motivazione riferita alle competenze concretamente possedute, non da un divieto astratto fondato sulla parità di trattamento. In sede di riedizione del potere, il Ministero dovrà svolgere una nuova istruttoria, valutare la documentazione acquisita anche nel giudizio, verificare la corrispondenza del percorso formativo ai requisiti delle classi di concorso vigenti, considerare l’eventuale acquisizione dell’abilitazione italiana e motivare nuovamente la decisione nel rispetto della scansione procedimentale prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 e dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE. Le spese sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro deve essere effettuato secondo il sistema di riconoscimento previsto dalla normativa europea e nazionale, mediante valutazione concreta delle competenze e, se necessario, applicazione di misure compensative.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Disciplina la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali, imponendo all’amministrazione un’istruttoria e una decisione nel rispetto della scansione procedimentale prevista dalla direttiva 2005/36/CE.

  • direttiva 2005/36/CE

    Consente l’imposizione di misure compensative quando dal confronto tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante emergano differenze rilevanti.

  • direttiva 2005/36/CE

    Prevede la scansione procedimentale e i tempi da osservare per la decisione sulle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/UE

    Il sistema europeo si fonda sul mutuo riconoscimento, a determinate condizioni, delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri e impone il confronto concreto tra competenze estere e requisiti nazionali.

  • d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla l. 14 luglio 2008, n. 121

    Il testo richiama il riordino ministeriale delle classi di concorso nazionali, rispetto al quale deve essere verificata la corrispondenza del percorso formativo estero.

Massime di principio

  • L’autorità nazionale competente a decidere sul riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve svolgere una valutazione concreta e complessiva del percorso di studi e formazione, confrontando le competenze attestate dal titolo estero con quelle richieste dall’ordinamento nazionale; non è sufficiente richiamare l’assenza di identità formale tra i titoli o una preclusione astratta al riconoscimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’amministrazione deve verificare se sussista equivalenza sostanziale delle competenze; in caso di corrispondenza parziale o di differenze formative, deve valutare l’eventuale applicazione di misure compensative prima di negare il riconoscimento.
  • La circostanza che una medesima formazione sia stata valutata con riferimento a un’altra classe professionale non esonera l’amministrazione dall’esaminare autonomamente, in concreto, la corrispondenza delle competenze rispetto all’ulteriore classe richiesta.
  • Il riconoscimento di un titolo estero per più classi di insegnamento non è automaticamente dovuto: può essere limitato o negato quando l’istruttoria dimostri che il titolo è generico e non attesta una formazione specifica per ciascuna classe; tale limitazione, però, deve fondarsi su un esame sostanziale e su una motivazione adeguata, non su un divieto generale.
  • In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento di un diniego di riconoscimento, l’amministrazione deve tenere conto anche delle sopravvenienze rilevanti, compresa l’eventuale acquisizione nelle more di un’abilitazione nazionale, verificando la permanenza dell’interesse al riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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