Cassazione Penale, Ordinanza n. 29155/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico: il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva nella mera riproposizione di una questione già esaminata e disattesa in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto in abitazione aggravato, commesso in danno della persona offesa in un'abitazione di Campobasso. Con un unico motivo ha dedotto carenza di motivazione e manifesta illogicità della decisione, sostenendo che la difesa aveva dimostrato che l'immobile era stato da poco locato dalla persona offesa e che, quindi, vi erano margini di dubbio circa il momento in cui l'impronta attribuita all'imputato fosse stata lasciata. La censura, tuttavia, si limitava sostanzialmente a riproporre la questione già prospettata in appello, senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto tali deduzioni meramente congetturali e prive di allegazioni idonee a collocare l'imputato nell'abitazione in un tempo e in un contesto diversi da quelli del furto.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 c.p.
Richiamato come circostanza aggravante contestata nel fatto oggetto di condanna.
art. 624-bis c.p.
Indica la fattispecie di furto in abitazione contestata e confermata nei gradi di merito.
art. 625, comma 1 n. 2, c.p.
Indica l'aggravante del furto contestata nel giudizio di merito.
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamato per la recidiva contestata all'imputato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione conduce all'inammissibilità del ricorso.
art. 591 c.p.p.
Norma richiamata quale base dell'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle questioni già sollevate in appello, senza autonoma critica delle ragioni decisorie, integra aspecificità e determina l'inammissibilità.
- La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità o l'indeterminatezza del motivo, ma anche con l'assenza di correlazione tra le censure formulate e le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Le allegazioni difensive meramente congetturali, non supportate da elementi concreti idonei a scardinare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, non sono sufficienti a fondare un ricorso ammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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