Cassazione Penale, Sentenza n. 44023/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione (26/10/2021) nella parte in cui aveva respinto il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Roma (03/06/2020). La censura principale riguardava il secondo motivo dell'originario ricorso: si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'affermazione della responsabilità in relazione al capo D), sostenendo che l'unico indizio a carico fosse la partecipazione di Bianco all'incontro tenutosi a Milano il 17/07/2014. Il ricorrente denunciava una contraddizione logico-motivazionale perché la Corte d'appello aveva assolto Bianco dal capo E) (spedizione diretta a Cagliari) ma aveva comunque valorizzato lo stesso incontro di Milano anche ai fini della responsabilità per il capo D) e per il reato associativo; inoltre sosteneva che la Cassazione avesse omesso di considerare tale apparente contraddittorietà e, impropriamente, avrebbe fatto una "rilettura" dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il vizio prospettato non rientri nella nozione di errore di fatto prevista dall'art. 625-bis c.p.p.: il rimedio non è un ulteriore grado di giudizio e non consente di riesaminare vizi motivazionali. La Corte ha spiegato che l'errore di fatto reclamabile deve consistere in una inesatta percezione di risultanze ricavabili dagli atti del giudizio di legittimità, con carattere decisivo, e non in una diversa valutazione logica o motivazionale. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello non era stata contraddittoria nel ritenere che l'incontro del 17/07/2014 potesse avere duplice significato (analisi dell'importazione fallita e pianificazione di future importazioni), e che l'assoluzione per il capo E) era coerente con il ruolo territoriale attribuito a Bianco (atti funzionali all'aeroporto di Malpensa, non al porto di Cagliari). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è strettamente limitato agli "errori di fatto" consistenti in sviste o errori percettivi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano inciso sulla decisione; non consente una revisione della motivazione o un "quarto grado" di giudizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna dell'autore del ricorso straordinario al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di C 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte per i criteri di ponderazione nell'irrogazione della sanzione alla Cassa delle Ammende e per i presupposti del giudizio circa la colpa del ricorrente.
art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (riferimento interpretativo)
"la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa"; "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita"
La Corte richiama il criterio civile quale parametro interpretativo: l'errore di fatto ammesso deve essere analogo a quello contemplato dall'art. 395 n.4 c.p.c., cioè una percezione manifestamente inesatta di fatti non contestati.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Basile, Moroni)
Le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'errore di fatto opponibile in sede di art. 625-bis: se la causa dell'errore è una valutazione (contenuto valutativo) non sussiste errore di fatto ma errore di giudizio, escluso dal rimedio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione/revisione degli atti del giudizio di legittimità e non per contraddizioni o vizi di motivazione che richiedano una rivalutazione degli elementi di fatto o del giudizio.
- Per avere successo con art. 625-bis occorre dimostrare che la Corte di legittimità ha "inventato" o "omesso" fatti dagli atti del proprio giudizio in modo tale da influire decisivamente sull'esito; non è sufficiente dissentire dalla valutazione logico-argomentativa svolta.
- Eventuali contraddizioni o valutazioni discutibili della Corte d'appello o della Corte di Cassazione devono essere impugnate con i mezzi ordinari (es. motivi in sede di legittimità o rimedi previsti) e non attraverso il rimedio straordinario se si tratta di meri vizi motivazionali.
- Se il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per abuso o colpa nella scelta del rimedio, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Dal punto di vista probatorio, la Corte può valorizzare incontri o partecipazioni a riunioni come indizi tenendo conto del ruolo specifico e della ripetizione di comportamenti analoghi: l'assoluzione per una specifica fattispecie collegata a un diverso ambito territoriale/non coincidente non esclude automaticamente la rilevanza indiziaria di altri comportamenti.
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