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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45478/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza sull'incidente di esecuzione promosso dalla Procura di Trani per la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., relativo a decreto penale emesso nei confronti di Jelena Kocic. Il Tribunale di Bari si era dichiarato incompetente; anche il GIP di Trani ha rifiutato la decisione, determinando lo stallo processuale e la trasmissione del conflitto alla Corte di Cassazione. La questione centrale concerneva l'applicabilità dell'art. 665 c.p.p., comma 4 (competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) anche quando la richiesta riguarda un unico titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la sussistenza del conflitto negativo di competenza e ha risolto il conflitto affermando la competenza del Tribunale di Bari (in composizione monocratica) quale giudice dell'esecuzione. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, rilevando che l'ultima pronuncia irrevocabile era la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/10/2020 che aveva confermato la sentenza del Tribunale del 16/04/2015.

Norme richiamate

  • art. 460 cod. proc. pen., comma 5

    Norma richiamata come base per la richiesta di declaratoria di estinzione del reato nell'ambito dell'esecuzione (richiesta promossa dalla Procura di Trani).

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo

    Interpretata dalla Corte come criterio principale per individuare il giudice dell'esecuzione anche quando la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo: la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento irrevocabile.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 2

    Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello

    Va coordinata con il comma 4 per determinare la competenza quando è intervenuto un appello: se l'appello ha inciso soltanto su aspetti formali/quantitativi della pena o su misure/civili, resta competente il primo grado; se ha inciso sostanzialmente, la competenza spetta al giudice d'appello.

  • Principio della perpetuatio iurisdictionis

    Nell'individuazione del provvedimento "divenuto irrevocabile per ultimo" occorre tener conto della data della richiesta formulata in sede esecutiva; rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 665 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 33923/2015; Sez. 1, n. 37300/2021; Sez. 1, n. 15856/2014; Sez. 1, n. 10676/2015)

    Conferma il principio che, anche in presenza di pluralità di provvedimenti o di un unico titolo diverso, la competenza in materia di esecuzione spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima; nei procedimenti plurimi prevale il principio di unità dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando in materia di esecuzione sono coinvolti provvedimenti emanati da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile (art. 665 c.p.p., comma 4), e tale regola può essere applicata anche se la questione riguarda un unico titolo esecutivo.
  • Per individuare quale sia il "provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo" si deve tener conto della data rilevante in sede esecutiva (principio di perpetuatio iurisdictionis): non conta solo la data della sentenza, ma anche la data della richiesta esecutiva.
  • Se è stato proposto appello, va verificato se l'appello ha inciso solo su pena/misure/disposizioni civili: in tal caso resta competente il giudice di primo grado; altrimenti la competenza è del giudice d'appello (art. 665 c.p.p., comma 2).
  • Nei procedimenti con pluralità di imputati vige il principio di unità dell'esecuzione: la competenza del giudice d'appello può operare anche rispetto a imputati per i quali la decisione in primo grado è stata confermata, se l'appello ha determinato una riforma sostanziale per altri imputati.
  • In presenza di due giudici che contemporaneamente si dichiarano incompetenti (conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p.), la risoluzione spetta alla Corte di Cassazione che dichiara quale sia il giudice competente e dispone la trasmissione degli atti.

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