Cassazione Penale, Sentenza n. 12677/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, tenuto conto della riduzione di 720 giorni disposta dall'ordinanza del 09/04/2021, il termine di fine pena si anticipa dall'11/09/2026 all'11/09/2024 e la pena residua risulta inferiore a quattro anni. Per l'errore nel computo della pena residua, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 11/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo che la pena residua fosse superiore a quattro anni. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto che nel calcolo della pena residua il Tribunale ha omesso di detrarre 720 giorni riconosciuti con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro del 09/04/2021 (liberazione anticipata), sicché la pena residua sarebbe invece inferiore al limite dei quattro anni.
Norme richiamate
nessuna norma espressamente citata nel testo
La decisione si fonda sul principio che, ai fini del calcolo della pena residua utile alla verifica del requisito dei quattro anni per l'affidamento in prova, devono essere computate le misure già riconosciute (es. liberazione anticipata) che riducono la durata della pena residua
Massime di principio
- Per la valutazione dell'ammissione all'affidamento in prova occorre considerare tutte le pronunce e misure già riconosciute che riducono la pena (liberazione anticipata, benefici di legge, creditazione di pena): ometterle può rendere errato il computo della pena residua.
- Se il provvedimento che nega l'affidamento si fonda su un calcolo errato della pena residua, il ricorso è fondato e il provvedimento può essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
- Chi impugna deve allegare e documentare in modo autosufficiente le decisioni (es. ordinanze del Magistrato di Sorveglianza) che incidono sul calcolo della pena residua; tali documenti sono determinanti per la valutazione del requisito della durata residua inferiore ai quattro anni.
- Il giudice di merito deve verificare espressamente la consistenza e l'efficacia delle riduzioni già riconosciute al soggetto (data di decorrenza, quantificazione in giorni/mesi/anni) prima di dichiarare l'inammissibilità per superamento del limite dei quattro anni.
- In presenza di dubbio o di errore materiale nel calcolo della pena residua, la soluzione corretta è la rinnovazione dell'esame da parte del Tribunale competente, non un semplice rigetto definitivo.
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