Sentenza n. 544/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'Esercito Italiano - Dipartimento Impiego del Personale, di diniego di assegnazione temporanea;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione aveva adottato un provvedimento in autotutela e il ricorrente aveva dichiarato la propria piena soddisfazione per il conseguimento del bene della vita. La resistente non ha formulato allegazioni contrarie. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis l. 151/2001 presso una sede di servizio in Sardegna
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis l. 151/2001, presentata per soddisfare esigenze personali e familiari mediante assegnazione presso una sede di servizio ubicata in Sardegna. In prossimità dell'udienza, ha dichiarato che l'Amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato e gli aveva riconosciuto il bene della vita richiesto, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 42-bis l. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dal militare per esigenze personali e familiari.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, la base per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e adotta una determinazione che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il quale dichiari la propria piena soddisfazione.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere è rilevante il conseguimento effettivo del bene della vita richiesto, non il solo venir meno formale dell'atto impugnato; occorre che la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta.
- In assenza di allegazioni contrarie dell'Amministrazione e a fronte della dichiarazione di piena soddisfazione del ricorrente, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
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