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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3157/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Cassella: contestazione della motivazione della sentenza d'appello su più punti: presunte contraddizioni circa la provenienza e la tempestività delle domande d'esame rivelate (in particolare incoerenze tra incontri del 4 e 12 aprile e l'invio email del 9 maggio), carenza di correlazione tra imputazione e decisione ai sensi dell'art. 521 c.p.p., omissione o travisamento nella valutazione di documenti a difesa (curriculum/meriti), contestazione del ruolo dell'extraneus e dell'assenza di istigazione alla rivelazione nonché della qualifica pubblicistica del Saldo. Ricorso di Mangiapan: censura per avere la Corte di appello assolto ex art. 131-bis c.p. ma mantenuto le statuizioni civili e l'obbligo di rifondere le spese processuali a favore della parte civile, senza motivazione adeguata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Mangiapan: annullamento senza rinvio delle statuizioni civili nei suoi confronti (perché la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. esclude la possibilità di statuizioni civili nel processo penale, salvo i casi dell'art. 578 c.p.p.). Ha invece respinto il ricorso di Cassella confermando la sua condanna per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e il giudizio di responsabilità così come ricostruito in sede di merito; in conseguenza del rigetto, Cassella è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di rivelazione di segreto d'ufficio con riferimento alla comunicazione anticipata delle domande d'esame da parte del presidente della commissione e alla consequentemente diffusione a favore di uno o più concorrenti

  • art. 131-bis cod. pen.

    La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclude l'emissione di statuizioni civili nel processo penale; pertanto le statuizioni civili disposte in appello nei confronti della Mangiapan sono state annullate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: la ricostruzione di merito rientra nelle valutazioni tipiche del giudice e non è contraddittoria in modo manifesto

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per indicare le ipotesi tassative in cui, pur senza condanna, possono permanere statuizioni civili; l'art. 131-bis non rientra tra tali ipotesi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente Cassella al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità che devono presidiare le procedure concorsuali e che sono stati alterati dalla rivelazione delle prove

Massime di principio

  • La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) impedisce al giudice penale di pronunciare statuizioni civili a carico dell'assolto: in casi simili, le richieste di condanna alle spese civili vanno eliminate.
  • Per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio inerente concorsi pubblici, è sufficiente dimostrare che un membro della commissione abbia comunicato anticipatamente quesiti d'esame destinati a rimanere segreti; la rilevanza penale non richiede la rivelazione di tutte le domande, anche la divulgazione parziale è significativa.
  • Il concorso dell'extraneus richiede prova di istigazione o sollecitazione alla rivelazione (comportamento attivo), non la semplice ricezione delle notizie; elementi quali ripetute sollecitazioni, contatti e incontri concordati sono rilevanti per configurare tale concorso.
  • I giudizi di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione cronologica sono difficilmente rimovibili in Cassazione salvo palese illogicità o manifesta contraddittorietà: i rilievi difensivi devono dimostrare vizi di tale grado di evidenza.
  • Per contestare la qualifica di "pubblico ufficiale" o la rilevanza pubblicistica di un soggetto occorre provare l'assenza di funzioni pubblicistiche connesse all'oggetto del procedimento (ad es. che il direttore generale non aveva rapporti funzionali con la commissione d'esame); deduzioni generiche non sono normalmente sufficienti.
  • Documenti attestanti meriti professionali o curriculum possono essere irrilevanti rispetto alla prova dell'illecito: la prova di conoscenza preventiva dei quesiti e di sollecitazioni resta centrale.

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