Cassazione Penale, Sentenza n. 3157/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Cassella: contestazione della motivazione della sentenza d'appello su più punti: presunte contraddizioni circa la provenienza e la tempestività delle domande d'esame rivelate (in particolare incoerenze tra incontri del 4 e 12 aprile e l'invio email del 9 maggio), carenza di correlazione tra imputazione e decisione ai sensi dell'art. 521 c.p.p., omissione o travisamento nella valutazione di documenti a difesa (curriculum/meriti), contestazione del ruolo dell'extraneus e dell'assenza di istigazione alla rivelazione nonché della qualifica pubblicistica del Saldo. Ricorso di Mangiapan: censura per avere la Corte di appello assolto ex art. 131-bis c.p. ma mantenuto le statuizioni civili e l'obbligo di rifondere le spese processuali a favore della parte civile, senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Mangiapan: annullamento senza rinvio delle statuizioni civili nei suoi confronti (perché la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. esclude la possibilità di statuizioni civili nel processo penale, salvo i casi dell'art. 578 c.p.p.). Ha invece respinto il ricorso di Cassella confermando la sua condanna per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e il giudizio di responsabilità così come ricostruito in sede di merito; in conseguenza del rigetto, Cassella è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato di rivelazione di segreto d'ufficio con riferimento alla comunicazione anticipata delle domande d'esame da parte del presidente della commissione e alla consequentemente diffusione a favore di uno o più concorrenti
art. 131-bis cod. pen.
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclude l'emissione di statuizioni civili nel processo penale; pertanto le statuizioni civili disposte in appello nei confronti della Mangiapan sono state annullate
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: la ricostruzione di merito rientra nelle valutazioni tipiche del giudice e non è contraddittoria in modo manifesto
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per indicare le ipotesi tassative in cui, pur senza condanna, possono permanere statuizioni civili; l'art. 131-bis non rientra tra tali ipotesi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente Cassella al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito del rigetto del ricorso
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità che devono presidiare le procedure concorsuali e che sono stati alterati dalla rivelazione delle prove
Massime di principio
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) impedisce al giudice penale di pronunciare statuizioni civili a carico dell'assolto: in casi simili, le richieste di condanna alle spese civili vanno eliminate.
- Per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio inerente concorsi pubblici, è sufficiente dimostrare che un membro della commissione abbia comunicato anticipatamente quesiti d'esame destinati a rimanere segreti; la rilevanza penale non richiede la rivelazione di tutte le domande, anche la divulgazione parziale è significativa.
- Il concorso dell'extraneus richiede prova di istigazione o sollecitazione alla rivelazione (comportamento attivo), non la semplice ricezione delle notizie; elementi quali ripetute sollecitazioni, contatti e incontri concordati sono rilevanti per configurare tale concorso.
- I giudizi di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione cronologica sono difficilmente rimovibili in Cassazione salvo palese illogicità o manifesta contraddittorietà: i rilievi difensivi devono dimostrare vizi di tale grado di evidenza.
- Per contestare la qualifica di "pubblico ufficiale" o la rilevanza pubblicistica di un soggetto occorre provare l'assenza di funzioni pubblicistiche connesse all'oggetto del procedimento (ad es. che il direttore generale non aveva rapporti funzionali con la commissione d'esame); deduzioni generiche non sono normalmente sufficienti.
- Documenti attestanti meriti professionali o curriculum possono essere irrilevanti rispetto alla prova dell'illecito: la prova di conoscenza preventiva dei quesiti e di sollecitazioni resta centrale.
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