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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Castellammare di Stabia n. -OMISSIS- con cui sono state disposte l’immediata cessazione di tutte le attività di intrattenimento esercitate dalla società ricorrente all’interno del locale-bar sito nel territorio comunale al -OMISSIS-e la chiusura del locale stesso per un periodo di quattro giorni; b) del rapporto informativo della Polizia Municipale prot. n.-OMISSIS- richiamato nella suddetta ordinanza; c) dei verbali di accertamento di violazione amministrativa ai sensi della legge n. -OMISSIS- emessi dalla Polizia Municipale il 27 dicembre 2024; d) di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti, se ed in quanto lesivi degli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di cessazione delle attività di intrattenimento e chiusura del locale-bar per quattro giorni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale, il rapporto informativo della Polizia Municipale e i verbali di accertamento relativi allo svolgimento, nel locale-bar e nel dehors annesso, di intrattenimenti musicali e di un’attività di DJ-set senza la licenza prevista dall’art. 68 TULPS. Ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 68 TULPS e 666 c.p. e il difetto di istruttoria, sostenendo che gli accertamenti del 2022 e del 2024 non avessero verificato la presenza degli indici necessari a qualificare l’intrattenimento come attività imprenditoriale autonoma, quali il pagamento di un biglietto, la maggiorazione del prezzo delle consumazioni, l’obbligo di consumazione minima, apparecchiature tecniche complesse o allestimenti permanenti. In via preliminare, il ricorso contestava anche i verbali amministrativi e il rapporto informativo della Polizia Municipale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto. Le impugnative dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando la relativa opposizione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 e potendo la domanda essere riproposta secondo l’art. 11, comma 2, c.p.a. Il rapporto informativo della Polizia Municipale è stato ritenuto non autonomamente lesivo, trattandosi di atto endoprocedimentale, con conseguente carenza di interesse alla sua impugnazione. Nel merito, il TAR ha accolto la censura relativa al difetto di istruttoria e alla violazione degli artt. 68 TULPS e 666 c.p. L’obbligo della licenza di pubblica sicurezza sussiste quando l’intrattenimento abbia carattere imprenditoriale e non quando sia occasionale, ancillare rispetto alla somministrazione e privo di uno scopo di lucro aggiuntivo. Nel caso concreto, i verbali e l’ordinanza si limitavano a documentare l’esecuzione o diffusione di musica mediante mixer, amplificatore e casse acustiche, senza accertare maggiorazioni di prezzo, consumazioni obbligatorie minime, impianti permanenti e integrati, una pista da ballo o altri elementi idonei a trasformare il locale in un autonomo luogo di intrattenimento. La pubblicizzazione degli eventi è stata ritenuta insufficiente, poiché il gestore può promuovere iniziative finalizzate ad aumentare la clientela e i ricavi dell’attività di somministrazione. Anche la percepibilità della musica all’esterno non è stata considerata decisiva, potendo rilevare eventualmente ai fini della disciplina sull’impatto acustico, estranea al giudizio. L’ordinanza è stata quindi annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese successive.

Norme richiamate

  • art. 68 TULPS (r.d. 773/1931)

    La licenza di pubblica sicurezza è necessaria per l’intrattenimento svolto in un pubblico esercizio quando esso presenti carattere imprenditoriale autonomo; non è invece richiesta per un intrattenimento occasionale e ancillare rispetto alla somministrazione, in assenza di uno scopo di lucro aggiuntivo.

  • art. 666 c.p.

    è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

    La cessazione dell’attività abusiva e, nei presupposti previsti, la chiusura del locale presuppongono l’accertamento dell’esercizio di intrattenimenti soggetti a licenza; tale accertamento deve essere adeguatamente istruito.

  • art. 22 legge n. 689/1981

    L’opposizione ai verbali di accertamento di violazioni amministrative appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché riguarda una posizione di diritto soggettivo e l’attività sanzionatoria è vincolata.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda proposta davanti al giudice amministrativo privo di giurisdizione può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle condizioni previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’intrattenimento musicale svolto in un pubblico esercizio richiede la licenza prevista dall’art. 68 TULPS soltanto quando assuma carattere di attività imprenditoriale autonoma; non è sufficiente che la musica sia diffusa o eseguita occasionalmente quale attività ancillare alla somministrazione di alimenti e bevande, senza un distinto scopo di lucro.
  • Per qualificare l’intrattenimento come attività imprenditoriale autonoma devono essere verificati, con adeguata istruttoria, indici concreti quali il pagamento di un biglietto, la maggiorazione del prezzo delle consumazioni, l’obbligo di consumazione minima, apparecchiature tecniche complesse e permanenti, una pista da ballo o altri allestimenti idonei a rendere il locale autonomamente destinato alla fruizione musicale o danzante.
  • La mera pubblicizzazione di eventi musicali non dimostra, da sola, l’esercizio di un’attività di intrattenimento imprenditoriale, poiché può costituire una lecita iniziativa promozionale del gestore diretta ad aumentare la clientela e i ricavi dell’attività principale di somministrazione.
  • La percepibilità della musica all’esterno del locale non dimostra di per sé la necessità della licenza ex art. 68 TULPS, potendo rilevare eventualmente nell’ambito della distinta disciplina sull’impatto acustico.
  • L’impugnazione dei verbali di accertamento di violazioni amministrative spetta alla giurisdizione ordinaria, mentre il rapporto informativo della polizia, quale atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaGiurisdizione e riparto
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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