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Sentenza

Sentenza del 23/12/2024 n. 246 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Tributi locali - Avviso di accertamento Tasi - Definizione oggetto del giudizio - Elementi della fase definitiva del provvedimento impugnato - Sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TASI anno 2017 per Euro 7.121,00 (omesso/parziale versamento). Motivi: 1) illegittimità/ nullità degli atti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione al R.T.I. ICA-CRESET con conseguente difetto di legittimazione del Concessionario e nullità dell'avviso; 2) errato classamento del fabbricato (foglio 68 n. 837, catastalmente A/2) con richiesta di applicazione della nuova rendita DOCFA in maniera retroattiva; 3) errata qualificazione come area edificabile del terreno (foglio 68 p.lla 1105), che la ricorrente sostiene fosse invece utilizzata produttivamente (impianto di conglomerato bituminoso) e avesse quindi perso la potenzialità edificatoria.

La decisione

Appello rigettato e confermata la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: il giudice tributario non può disapplicare atti amministrativi non generali (quali gli atti di affidamento) che sono impugnabili davanti ad altra sede; l'affidamento risulta formalmente effettuato (accordo quadro regionale esteso dal Comune) e i soggetti incaricati rientrano nei requisiti di legge, pertanto non sussiste carenza assoluta di potere del Concessionario; la variazione del classamento è irretroattiva, dunque la nuova rendita DOCFA non si applica al 2017; l'area è risultata edificabile secondo il PRG e la ricorrente non ha prodotto prova tempestiva (dichiarazione annuale o variazione per il 2017) che l'intera cubatura fosse stata già assorbita — la perizia del 2021 è tardiva. Nessuna condanna per spese del grado di appello per mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7 comma 5

    Il potere del giudice tributario di disapplicare riguarda regolamenti o atti amministrativi generali rilevanti per la decisione; non si estende ad atti non generali (quali singoli affidamenti contrattuali) che sono autonomamente impugnabili davanti ad altra giurisdizione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19

    Ricorda la natura impugnatoria del processo tributario: l'oggetto del giudizio è circoscritto all'atto impugnato e agli elementi della sua sequenza procedimentale, escludendo contestazioni che coinvolgano fasi precedenti.

  • d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 446, art. 52

    art. 52, comma 5, lett. b)

    Individua i soggetti abilitati a svolgere accertamento, liquidazione e riscossione per gli enti locali; l'affidamento tramite accordo quadro regionale e soggetti iscritti all'albo può legittimare l'esecuzione delle funzioni affidate.

  • d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 446, art. 53

    Richiamato in relazione all'albo dei soggetti abilitati: i soggetti iscritti nell'albo possono svolgere le attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 10 comma 4

    Prevede l'ultrattività della dichiarazione originaria ai fini ICI/IMU; la variazione del valore richiede una dichiarazione modificativa solo se intervengono modifiche dei dati dichiarati, ciò implica l'onere del contribuente di produrre tempestiva dichiarazione di variazione.

  • Cass. Civ., n. 9183/2011

    Conferma che il processo tributario è limitato agli elementi della sequenza procedimentale dell'atto impugnato e vieta contestazioni sulle fasi amministrative anteriori.

  • Cass. civ., Sez. V, n. 10023/2022

    Ribadisce che la disapplicazione da parte del giudice tributario è ammessa solo rispetto ad atti amministrativi generali che integrano la normativa applicabile; atti negoziali/individuali non possono essere disapplicati nel giudizio tributario.

  • Cass., ord. n. 11443/2023

    Per le aree edificabili già dichiarate ai fini ICI/IMU, il contribuente non è tenuto a dichiarare variazioni successive del valore salvo modifiche fattuali o urbanistiche che richiedano una dichiarazione modificativa.

Massime di principio

  • Il giudizio tributario è limitato all'impugnazione dell'atto impositivo: censure riguardanti atti amministrativi anteriori, individuali o negoziali (es. singoli affidamenti), vanno impugnate nelle sedi competenti e non possono essere disapplicate incidentalmente nel processo tributario.
  • Il potere di disapplicazione del giudice tributario riguarda solo atti amministrativi di carattere generale o regolamenti che integrano la normativa fiscale; atti di affidamento contrattuali privi di contenuto generale non rientrano in tale potere.
  • La legittimazione del concessionario va valutata sulla base degli atti formali di affidamento e dei requisiti previsti dalla legge: eventuali vizi di procedura non annullano automaticamente l'efficacia degli atti e dell'avviso impositivo in assenza di pronuncia di annullamento.
  • Le variazioni catastali (rendite) non hanno efficacia retroattiva: una nuova rendita attribuita successivamente non si applica agli anni precedenti, salvo specifiche disposizioni che prevedano l'effetto retroattivo.
  • Ai fini IMU/TASI per le aree edificabili rileva la potenzialità edificatoria prevista dal Piano Regolatore Generale; il contribuente che contesta l'edificabilità o il valore deve fornire prove tempestive e pertinenti, idonee a dimostrare la perdita della potenzialità edificatoria nell'anno di riferimento.
  • Prove prodotte successivamente all'anno oggetto di accertamento (perizie o dichiarazioni datate dopo l'anno fiscale contestato) sono normalmente considerate tardive e insufficienti a modificare la posizione impositiva per l'anno accertato.
  • Se si intende contestare la legittimità di un affidamento/contratto di servizio che dà titolo all'atto impositivo, procedere con impugnazione specifica degli atti di affidamento nella sede giurisdizionale competente prima di sollevare la questione nel giudizio tributario.

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