Sentenza n. 5613/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 906/2025 del Tribunale di Napoli Nord-Sez. Lavoro, pubblicata in data 25/02/2025 e notificata in data 25/02/2025 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 906/2025, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 906/2025, pubblicata e notificata il 25 febbraio 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio di 500 euro annui tramite carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante la notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, il pagamento della somma dovuta con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., rilevando il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione della sentenza al Ministero il 25 febbraio 2025 e il decorso infruttuoso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, ha dichiarato l'obbligo di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine di due anni fissato dal giudice ordinario per fruire del beneficio può essere decorso, ha precisato che il Ministero deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, pari a 2.000 euro, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia dell'amministrazione, che non può avvantaggiarsene. Ha nominato sin da ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo, in caso di inadempimento, di provvedere anche agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento; la mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non è legittimo impedimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
“L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L'ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, con riguardo al caso deciso.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale per proporre l'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 4 anni scolastici (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024), per un totale di € 2.000,00.
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio annuale di 500 euro per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, riconosciuto nel titolo giudiziale per i quattro anni scolastici indicati.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con riferimento all'obbligo di conformarsi al caso deciso.
- Se il giudicato riconosce un beneficio economico fruibile entro un periodo determinato e il termine scade per un ritardo imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo non si estingue: l'amministrazione deve corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, con gli interessi legali fino al soddisfo.
- Nel giudizio di ottemperanza, in mancanza di prova dell'avvenuto adempimento, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; la carenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non giustifica la mancata esecuzione del giudicato.
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