Sentenza del 21/03/2019 n. 3157 - Comm. Trib. Prov. Catania
Edificabilità - qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - approvazione dello stesso da parte della Regione - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del momento in cui un’area deve essere considerata edificabile ai fini fiscali. Il ricorrente sosteneva che l’edificabilità potesse rilevare solo dopo l’approvazione regionale del piano regolatore generale e l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi, nonché previa comunicazione prevista dall’art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002. La decisione ha invece ritenuto sufficiente la qualificazione urbanistica contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
La decisione
La qualificazione dell’area come edificabile deve essere desunta dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione e anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi. La mancata comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura edificabile non impedisce l’applicazione del criterio del valore venale, quando non abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, poiché l’inosservanza non è specificamente sanzionata. Pertanto, la posizione dell’Amministrazione è stata ritenuta prevalente.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione impone all’Amministrazione di comunicare al proprietario l’attribuzione della natura di area fabbricabile al terreno.
La mancata comunicazione non rende automaticamente inefficace la qualificazione fiscale dell’area, salvo che abbia concretamente compromesso la difesa del contribuente; l’inosservanza non prevede una specifica sanzione invalidante.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un’area può essere considerata edificabile già sulla base del piano regolatore generale adottato dal Comune, senza attendere l’approvazione regionale definitiva.
- L’assenza di strumenti urbanistici attuativi non esclude necessariamente l’edificabilità, ma può incidere sulla concreta determinazione del valore venale dell’area.
- La qualificazione urbanistica rilevante per l’imposizione può precedere la piena operatività edilizia del terreno.
- La mancata comunicazione prevista dalla legge non comporta automaticamente l’annullamento dell’imposizione: occorre verificare se il contribuente abbia subito un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Per contestare efficacemente la base imponibile occorre dimostrare, oltre a eventuali vizi procedurali, anche l’effettiva incidenza di tali vizi sulla possibilità di conoscere, contestare o difendersi dalla pretesa tributaria.
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