Sentenza n. 6778/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento nei confronti del T. Col. Corpo Ingegneri dell'E. I. in spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore di Colonnello del Corpo Ingegneri dell'EI. in spe per l'anno 2023, con conseguente mancato avanzamento a detto grado; b) della graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli del Corpo Ingegneri dell'E.I. in spe, formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell'art.1064 D.Lgs n. 66/2010; c) del quadro di avanzamento a seguito del giudizio valutativo qui impugnato e di cui ai precedenti punti a) e b); d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Atti che si ricavano in parte dall'accesso effettuato dal ricorrente al portale “ Concorsi .Difesa.it in data 23.6.2023 ove è venuto a conoscenza del fatto di non essere stato promosso dalla competente CSA per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2023,. e in parte dalla comunicazione del Ministero della Difesa- Persomil II Reparto IV Divisione, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 13.7.2023 notificata al ricorrente in data 21.7.2023,con cui, veniva accolta in parte precipua istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento, graduatoria di merito e quadro di avanzamento per la promozione al grado di Colonnello del Corpo Ingegneri dell'Esercito Italiano per l'anno 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio valutativo della Commissione Superiore di Avanzamento, la conseguente graduatoria di merito, il quadro di avanzamento e gli atti connessi, dai quali era derivato il mancato avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2023. Il ricorso era stato proposto dopo che l'interessato aveva appreso del mancato avanzamento tramite l'accesso al portale Concorsi.Difesa.it e, successivamente, aveva ottenuto parzialmente l'accesso agli atti con comunicazione del Ministero della Difesa. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di essere stato medio tempore promosso al grado di Colonnello del Corpo Ingegneri dell'Esercito Italiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La promozione intervenuta nelle more ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente all'annullamento del giudizio valutativo, della graduatoria e del quadro di avanzamento impugnati. Il Collegio non ha esaminato il merito delle censure, limitandosi alla definizione in rito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 1064 d.lgs. 66/2010
Indicato nell'epigrafe quale norma in base alla quale era stata approvata la graduatoria di merito dell'avanzamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta promozione dell'ufficiale al grado per il quale era stato impugnato il mancato avanzamento elimina l'interesse attuale alla decisione sul ricorso contro il giudizio valutativo, la graduatoria e il quadro di avanzamento, determinando l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per una sopravvenienza che rende non più utile la decisione di merito, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione dell'esito processuale.
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