Sentenza n. 5872/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 21.11.2022, comunicato al ricorrente in data 2.12.2022 , con il quale è stato disposto “in via di autotutela, di annullare d’ufficio, in parte qua, il proprio decreto del 6 agosto 2018, con cui il prof. -OMISSIS- è stato nominato Commissario Straordinario della Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, dichiarando, per l’effetto, inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso per le attività prestate nella qualità di Commissario Straordinario delle società del Gruppo Condotte in amministrazione straordinaria da quest’ultimo presentata in data 4 febbraio 2022 e successivamente reiterata in data 13 settembre 2022”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i) dell’art. 6 DM 60/2013, nella parte in cui contiene un riferimento alla mera “pendenza di controversie […] civili, avviate in elazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese”; ii) del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato e acquisito dalla P.A. resistente in data 11.7.2022, conosciuto solo in quanto citato nelle premesse del DM comunicato in data 2.12.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di annullamento d’ufficio della nomina a Commissario Straordinario e conseguente declaratoria di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in autotutela, aveva annullato parzialmente il precedente decreto di nomina a Commissario Straordinario della Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A. e aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi. L’Amministrazione aveva rilevato la non veridicità o incompletezza dell’autocertificazione resa dal professionista, consistente nell’omessa dichiarazione di tre giudizi civili pendenti, avviati in relazione ad attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, nonché dell’incarico di co-liquidatore in una società partecipata dal gruppo. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 46, 47, 75 e 76 d.P.R. 445/2000, nonché dei principi di buona fede, correttezza, buon andamento e legittimo affidamento, sostenendo che l’annullamento fosse intervenuto oltre il termine di dodici mesi e in assenza di una sentenza penale definitiva sul mendacio. Il ricorrente contestava inoltre che l’obbligo dichiarativo previsto dal d.m. 60/2013 riguardasse anche le controversie civili non collegate a fatti penalmente rilevanti, prospettando un’interpretazione limitata alle azioni civili connesse a procedimenti penali. In via subordinata deduceva difetto di istruttoria, illogicità e sproporzione, osservando che i giudizi civili si erano conclusi con l’estinzione o con esiti favorevoli, che l’Amministrazione conosceva già le circostanze e che la carica di co-liquidatore non costituiva causa ostativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il limite temporale ordinario dell’annullamento d’ufficio non operi quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante una rappresentazione mendace o incompleta dei fatti rilevanti, anche per omissione, purché la falsa rappresentazione sia oggettivamente riscontrabile dagli atti dell’istruttoria amministrativa e non sia necessariamente accertata da una sentenza penale passata in giudicato. In tale ipotesi non si forma un affidamento legittimo tutelabile e l’interesse pubblico al ripristino della legalità è considerato sussistente in re ipsa, con attenuazione dell’onere motivazionale. Ha inoltre affermato che l’art. 75 d.P.R. 445/2000 comporta la decadenza oggettiva dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, con effetti ex tunc, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante e senza che le successive dimissioni possano neutralizzare gli effetti retroattivi della decadenza. Quanto all’art. 6 d.m. 60/2013, il Collegio ha valorizzato il dato letterale, ritenendo che l’obbligo di dichiarazione riguardi sia le azioni giudiziarie penali sia quelle civili, purché avviate in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo. L’omessa indicazione dei tre giudizi civili, pendenti in relazione a incarichi analoghi a quello conferito, è stata qualificata come grave omissione dichiarativa idonea a giustificare l’annullamento della nomina ai sensi degli artt. 4 e 6 d.m. 60/2013 e dell’art. 38 d.lgs. 270/1999. La carica di co-liquidatore, pur menzionata nelle premesse, non è stata posta a fondamento autonomo del provvedimento e non è stata quindi decisiva. Il ritardo dell’Amministrazione è stato ritenuto irrilevante, anche perché la verifica era stata sollecitata dalla tardiva istanza di liquidazione del compenso presentata dal ricorrente dopo le dimissioni. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il limite temporale per l’annullamento d’ufficio non opera quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante una rappresentazione mendace o incompleta dei fatti rilevanti, anche se la falsità non è stata accertata da una sentenza penale definitiva; in tale ipotesi l’affidamento del privato non è legittimo e l’interesse pubblico al ripristino della legalità sussiste in re ipsa.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Costituiscono il fondamento delle dichiarazioni sostitutive rese dal professionista, soggette ai poteri di verifica dell’Amministrazione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dai benefici conseguiti, con effetto oggettivo ed ex tunc, senza necessità di accertare l’elemento soggettivo del dichiarante.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Richiamato nell’ambito della disciplina delle dichiarazioni sostitutive e delle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere; non costituisce, tuttavia, il fulcro autonomo della ratio decidendi.
artt. 4 e 6 d.m. 60/2013
“la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese”
L’obbligo di autocertificazione comprende sia le azioni penali sia quelle civili connesse all’esercizio di funzioni gestorie o di controllo; l’omessa dichiarazione di controversie civili rilevanti può giustificare l’annullamento della nomina.
art. 38 d.lgs. 270/1999
Richiamato quale fondamento della disciplina applicabile alla nomina del Commissario Straordinario e dell’annullamento conseguente alla grave omissione dichiarativa.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente con riguardo a buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, ma ritenuto non violato.
Massime di principio
- Il limite temporale previsto per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento ampliativo non opera quando il beneficiario abbia indotto l’Amministrazione in errore mediante una rappresentazione mendace o incompleta dei fatti rilevanti, anche per omissione e anche in assenza di una sentenza penale passata in giudicato, purché la falsità sia oggettivamente riscontrabile nell’istruttoria amministrativa.
- Quando l’illegittimo rilascio del provvedimento favorevole sia riconducibile alla falsa o incompleta rappresentazione dei fatti da parte del beneficiario, non sorge un legittimo affidamento tutelabile e l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi sussistente in re ipsa, con conseguente attenuazione dell’onere motivazionale dell’Amministrazione.
- La decadenza prevista dall’art. 75 d.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere opera in modo oggettivo ed ex tunc, senza necessità di accertare dolo o colpa del dichiarante; le successive dimissioni o cessazioni dall’incarico non eliminano gli effetti della carenza originaria dei requisiti o del titolo.
- Un obbligo dichiarativo riferito alla pendenza di azioni giudiziarie penali o civili connesse all’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo comprende, secondo il dato letterale della disposizione, anche le controversie civili non collegate a procedimenti penali.
- L’omessa dichiarazione di controversie civili rilevanti ai fini della valutazione di onorabilità e professionalità per un incarico pubblico può costituire grave omissione dichiarativa e legittimare l’annullamento d’ufficio della nomina, anche quando le controversie siano successivamente estinte o definite con esiti favorevoli per il dichiarante.
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