Cassazione Penale, Ordinanza n. 04037/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il titolo di reato oggetto del processo né altri estremi fattuali della vicenda, se non che l'impugnazione riguardava il solo trattamento sanzionatorio in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 gennaio 2024. Dal testo emerge soltanto che, in appello, era stato dedotto un unico motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione, però, non censurava specificamente il contenuto decisorio della sentenza di appello, ma si limitava a contestarne la tecnica redazionale della motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che anche l'unico motivo di appello era estremamente generico e che la sentenza impugnata vi aveva risposto puntualmente; per tale ragione i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e quindi inammissibili.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure generiche o meramente formali che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La critica alla sola tecnica espositiva della motivazione non è sufficiente, quando la sentenza di appello abbia comunque risposto in modo puntuale al motivo di gravame.
- L'assenza di specificità dei motivi di ricorso, soprattutto se il motivo di appello era a sua volta generico, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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