Sentenza n. 1548/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per sessanta giorni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento musicale e pubblico spettacolo per omesso pagamento di tributi locali, nonché i titoli autorizzatori indicati in epigrafe
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'ordinanza n. 4/2023, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione ed eccesso di potere. L'ordinanza aveva disposto, quale conseguenza dell'omesso pagamento di tributi locali, la sospensione per sessanta giorni delle attività svolte presso il locale. La domanda cautelare era stata respinta, con ordinanza n. 82/2024, per carenza di periculum in mora. Nel corso del giudizio è decorso il termine finale di efficacia della sospensione; inoltre, non è stata manifestata, con memoria depositata nei termini di cui all'art. 73 c.p.a., la volontà di conseguire il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse. Poiché il periodo di efficacia della sospensione era ampiamente scaduto, l'eventuale annullamento dell'ordinanza non avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere alcuna utilità concreta e attuale. Il Collegio ha inoltre evidenziato che non risultava una manifestazione tempestiva di interesse al risarcimento del danno, secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2022. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, previa segnalazione alle parti e possibilità di contraddittorio.
art. 73 c.p.a.
La manifestazione dell'interesse a conseguire il risarcimento del danno deve essere espressa con memoria depositata nei termini processuali rilevanti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non è più possibile conseguire una concreta utilità dall'accoglimento della domanda.
Massime di principio
- Quando il termine di efficacia del provvedimento impugnato è integralmente decorso, l'azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l'eventuale pronuncia favorevole non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma la relativa questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La mera possibilità astratta di ottenere il risarcimento del danno non mantiene l'interesse alla decisione di annullamento quando il ricorrente non abbia manifestato tempestivamente, nei termini processuali previsti, l'interesse a conseguire tale tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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