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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20227/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Orceana impugna la determinazione della confisca per equivalente disposta a suo carico: contesta che la società sia stata ritenuta responsabile per profitti riferibili al delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) commesso in un periodo anteriore all'inclusione di tale fattispecie nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001 (novellato dalla legge n.94/2009). Inoltre deduce che la Corte d'appello avrebbe calcolato il profitto dell'ente come mera sommatoria dei profitti dei reati-fine senza tenere conto delle compensazioni fiscali e senza applicare correttamente i criteri di proiezione patrimoniale del programma criminoso richiesti dal dictum della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure principali proposte da Orceana. Ha ritenuto corretta la metodologia della Corte d'appello che ha limitato la valutazione del profitto rilevante ai soli comportamenti associativi posti in essere successivamente all'1 agosto 2009 (data di vigenza della novella che ha inserito l'art. 416 c.p. tra i reati presupposto). Ha confermato che, correttamente, nella quantificazione del profitto del reato associativo può essere tenuto conto delle proiezioni patrimoniali connesse ai reati-fine commessi nel medesimo periodo; l'eventuale coincidenza numerica fra proiezione patrimoniale e sommatoria dei profitti dei reati-fine non è di per sé censurabile. Alcune parti del secondo motivo sono state dichiarate inammissibili. In sintesi: il ricorso è stato respinto e la determinazione del profitto e della confisca da parte della Corte d'appello è confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 19, d.lgs. n. 231/2001

    nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede" e "quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato

    La confisca obbligatoria riguarda il prezzo o il profitto del reato (vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale). La confisca per equivalente è ammessa quando la confisca diretta non è eseguibile ed è dovuta previa verifica dell'impossibilità di confisca diretta e della corrispondenza del valore dei beni ablati al profitto.

  • art. 2, d.lgs. n. 231/2001

    Principio di legalità e di irretroattività: per l'applicabilità delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 rileva che la fattispecie sia prevista nella disciplina prima della commissione del fatto; rileva il momento della consumazione del reato (non il momento di percezione del profitto).

  • art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001

    Indica i reati presupposto la cui commissione può attrarre la responsabilità amministrativa dell'ente; l'inserimento dell'art. 416 c.p. in tale elenco (da legge n.94/2009) determina che solo le condotte associative consumate dopo tale inserimento possono essere considerate ai fini della responsabilità e delle sanzioni amministrative dell'ente.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    Rappresenta la fattispecie associativa ritenuta reato-fonte per la responsabilità amministrativa dell'ente solo una volta inclusa nell'elenco dei reati-presupposto del d.lgs. 231/2001; la sua rilevanza ai fini della confisca dell'ente è ancorata alle condotte associative commesse in periodo di vigenza normativa.

  • artt. 2, 5, 9, 19, 24-ter, 53 d.lgs. n. 231/2001

    Richiamate nelle doglianze: in particolare art.9 disciplina le sanzioni, art.19 la confisca, art.24-ter i reati presupposto; gli artt. 2 e 5 riguardano principi generali di applicazione e soggetti.

  • art. 2 e comma 29 legge n. 94/2009

    La legge 15 luglio 2009 n.94 ha inserito l'art. 416 c.p. tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 con efficacia dal 1 agosto 2009: pertanto solo le condotte associative posteriori a tale data rilevano per la responsabilità dell'ente.

  • art. 606 e art. 627 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti della revisione della quantificazione del profitto in sede di cassazione: la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze che eccedevano i limiti di legittimità fissati dagli artt. di procedura penale richiamati.

  • art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (delitti tributari)

    I delitti fiscali (art.2 e art.8 del d.lgs. 74/2000) costituiscono i reati-fine dai quali può derivare la proiezione patrimoniale del programma criminoso; rilevano ai fini della quantificazione del profitto nella misura in cui sono commessi nel periodo rilevante (dopo il 1/8/2009).

Massime di principio

  • Per la responsabilità e per la confisca ai sensi del d.lgs. 231/2001 rileva il momento della commissione del reato: le condotte anteriori all'inclusione di una fattispecie tra i reati-presupposto non possono essere computate ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente (principio di irretroattività).
  • La confisca per equivalente è obbligatoria quando non è possibile eseguire la confisca diretta; occorre però motivare la corrispondenza tra valore dei beni confiscati e profitto del reato e limitarsi al profitto come vantaggio economico diretto e immediato del reato.
  • Il profitto dell'associazione per delinquere può essere determinato tramite la 'proiezione patrimoniale' del programma criminoso, che può includere i benefici connessi ai reati-fine commessi nel periodo rilevante; non è automaticamente illegittimo che tale proiezione coincida, numericamente, con la somma dei singoli profitti dei reati-fine.
  • Non rileva il momento di percezione o di utilizzazione del profitto (es. incasso successivo); rileva la consumazione delle condotte costitutive del reato al tempo della loro realizzazione rispetto alla vigenza normativa.
  • Le contestazioni sulla quantificazione tecnica del vantaggio fiscale (es. compensazioni, detrazioni, effetti di registrazione contabile) devono essere esercitate nei limiti delle censure ammesse in cassazione: questioni meramente valutative o di fatto possono risultare inammissibili se non rientrano nei motivi di legittimità consentiti.
  • Il giudice deve esplicitare il periodo temporale preso a riferimento per il calcolo del profitto quando la rilevanza temporale è centrale per l'applicabilità della sanzione (in particolare quando la normativa sanzionatoria è stata modificata nel corso del periodo considerato).

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