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Ordinanza

Ordinanza n. 1227/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo: delle sentenze n. 174/2011 del Tribunale di Modica e n. 913/2017 della Corte d’Appello di Catania, mediante la determinazione degli importi dovuti dal Comune di Ispica e l’ordine alla Commissione straordinaria di liquidazione di ammetterli alla massa passiva; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per la declaratoria di nullità o l’annullamento della deliberazione dell’O.S.L. n. 54 del 28 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202500412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ammissione alla massa passiva dei crediti riconosciuti da sentenze civili e deliberazione dell’Organismo straordinario di liquidazione n. 54 del 28 ottobre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo la determinazione degli importi dovuti dal Comune di Ispica in forza di due sentenze civili e l’ordine alla Commissione straordinaria di liquidazione di ammettere tali crediti alla massa passiva. Con motivi aggiunti hanno chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento della deliberazione dell’Organismo straordinario di liquidazione n. 54 del 28 ottobre 2025, con la quale era stata negata l’ammissione dei crediti al passivo. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato, senza ancora pronunciarsi sulla giurisdizione, seri dubbi sulla persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso introduttivo, poiché la mancata ammissione al passivo renderebbe priva di utilità un’eventuale pronuncia sulla sola quantificazione del credito e impedirebbe al giudice di ordinare l’ammissione alla massa passiva.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né si è pronunciato sulla giurisdizione, sulla fondatezza delle domande di ottemperanza o sulla legittimità della deliberazione dell’Organismo straordinario di liquidazione. Ha rilevato d’ufficio una possibile sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al ricorso introduttivo, in ragione della mancata ammissione dei crediti al passivo, e ha assegnato alle parti 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tale questione.

Massime di principio

  • Prima di definire un giudizio di ottemperanza, il giudice può sottoporre alle parti la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse quando un’eventuale pronuncia non sarebbe concretamente utile al ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata ammissione del credito alla massa passiva può incidere sull’utilità di una domanda volta alla sola quantificazione del credito e può impedire al giudice di ordinare direttamente l’ammissione, rendendo necessaria una preventiva valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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