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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 3770 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO Accertamento bancario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 3770/2018 del 12 settembre 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto Verifiche su conti correnti bancari - Versamenti riferibili ad operazioni imponibili - Onere della prova - Contraddittorio preventivo non obbligatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la ripresa a tassazione dei versamenti bancari, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito una prova sufficiente della loro riferibilità a operazioni imponibili. Contestava inoltre la legittimità dell'accertamento per la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento bancario, l'esibizione dei dati e degli elementi risultanti dai conti correnti, determinandosi così un'inversione dell'onere della prova. Spettava quindi al contribuente dimostrare analiticamente, versamento per versamento, che le movimentazioni non fossero riferibili a operazioni imponibili. La prova generica non era sufficiente. La Commissione ha inoltre escluso che il contraddittorio preventivo fosse obbligatorio, poiché nell'accertamento fondato su indagini bancarie l'interlocuzione preventiva costituisce una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti correnti per presumere che i versamenti e, nei casi previsti, i prelevamenti siano riferibili a operazioni imponibili, salvo prova contraria del contribuente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 10249/2017

    La prova contraria del contribuente deve essere analitica e riferita a ciascuna movimentazione bancaria; non è sufficiente una contestazione generica dell'accertamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2781/2015

    Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, il previo contraddittorio con il contribuente non costituisce, in via generale, un requisito obbligatorio per l'utilizzabilità dei dati acquisiti.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale si basa su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può fondare la pretesa sui dati dei conti correnti; una volta esibiti tali dati, il contribuente deve fornire la prova contraria.
  • La prova contraria deve essere specifica e documentata per ogni singolo versamento o movimento, indicando l'origine della somma e la ragione per cui non costituisce reddito imponibile.
  • Non è normalmente sufficiente sostenere che le movimentazioni siano estranee all'attività imponibile senza produrre documenti, scritture contabili o altre evidenze puntuali.
  • Per gli accertamenti basati su indagini bancarie, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, poiché il contraddittorio può essere considerato una facoltà dell'Amministrazione.
  • In situazioni analoghe, è opportuno predisporre una riconciliazione completa tra movimenti bancari e documentazione giustificativa, distinguendo ad esempio finanziamenti, restituzioni, trasferimenti, somme già tassate e operazioni non imponibili.

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