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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 13467 - Corte di Cassazione

IVA - Fallimento - Concordato preventivo - Compensazione - Condizioni - Crediti sorti prima dell'apertura della procedura - Inopponibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava il diniego parziale del rimborso del credito IVA ceduto da N.C. SRL in concordato preventivo, perché l'Agenzia delle Entrate aveva compensato detto credito con un credito tributario vantato nei confronti della società cedente. Il punto controverso riguardava la opponibilità della compensazione: se l'Ufficio potesse opporre in compensazione crediti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria oppure solo quelli sorti successivamente, e se la valutazione dell'anteriorità dovesse farsi rispetto alla data di insorgenza del credito o rispetto alla data di notificazione della cessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa per nuovo esame. Ha affermato il principio secondo cui, in materia di concordato preventivo, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti sorti successivamente all'apertura della procedura, ma non può opporre crediti formatisi anteriormente all'apertura della procedura stessa. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva errato applicando l'art. 1248, comma 2 c.c. come regola generale (valutando la opponibilità in relazione alla notificazione della cessione) anziché attenersi al criterio della data di apertura della procedura previsto dagli artt. 56 e 169 l. fall. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati assorbiti; il giudice di rinvio dovrà accertare se i crediti opposti in compensazione siano sorti dopo l'apertura della procedura, condizione che determina la loro estraneità alla proposta concordataria e all'esdebitazione.

Norme richiamate

  • art. 56 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

    Regola che, nel fallimento (e per rinvio nel concordato), la compensazione può derogare alla regola del concorso purché il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore alla domanda; la Cassazione applica il principio al concordato stabilendo la rilevanza della data di apertura della procedura per la opponibilità della compensazione.

  • art. 169 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

    Rinvio alla disciplina fallimentare per alcune disposizioni che operano anche nel concordato preventivo; la Corte lo usa per estendere al concordato il criterio di cui all'art. 56 in tema di compensazione.

  • art. 1248, comma 2 cod. civ.

    Norma del diritto comune sulla opponibilità della compensazione rispetto alla notificazione della cessione; la Cassazione chiarisce che, nel concordato, non può essere applicata in modo da sostituire il criterio temporale costituito dalla data di apertura della procedura (cut-off) previsto dalla disciplina concorsuale.

  • art. 1243 cod. civ.

    Riferita in motivazione come parametro per liquidità ed esigibilità: la Cassazione ricorda che liquidità/esigibilità maturate dopo la domanda non impediscono la compensazione se il fatto genetico è anteriore alla domanda.

  • art. 184 legge fallimentare

    Richiamata in relazione all'effetto di esdebitazione del concordato: la Corte osserva che l'esdebitazione riguarda i crediti anteriori all'apertura della procedura, per cui il giudice di rinvio deve verificare la data di insorgenza dei crediti compensati.

  • art. 30 e 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme tributarie rilevanti in materia di IVA e rimborso; richiamate dalle parti ma la decisione di legittimità si concentra sui principi di opponibilità e temporizzazione della compensazione nella procedura concorsuale.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova: la Corte dichiara inammissibile la censura che contestava la valutazione degli estratti contabili, ribadendo che l'apprezzamento della prova è rimesso al giudice del merito.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo la data rilevante per valutare l'opponibilità della compensazione è la data di apertura della procedura: crediti sorti prima dell'apertura sono riferibili al debitore e rientrano nella proposta concordataria/esdebitazione, mentre crediti sorti dopo appartengono alla massa dei creditori e possono essere compensati dalla pubblica amministrazione.
  • L'amministrazione finanziaria può operare compensazioni solo con crediti omogenei rispetto alla qualifica temporale (entrambi anteriori o entrambi successivi all'apertura della procedura); non può usare la notificazione della cessione per aggirare il criterio del cut-off concorsuale.
  • La notificazione della cessione rileva ai fini dell'opponibilità nei rapporti tra privati secondo l'art. 1248 c.c., ma non può prevalere sulla disciplina concorsuale che fissa la data di apertura della procedura come cut-off per la qualificazione dei crediti.
  • La verifica della data di insorgenza dei crediti è fondamentale: se i crediti dell'Ufficio sono anteriori all'apertura essi concorrono al piano e all'esdebitazione; se sono successivi, sono esterni alla proposta e opponibili in compensazione.
  • In sede processuale l'accertamento dello stato dei crediti e l'apprezzamento degli estratti contabili rientrano nel normale sindacato di merito; la Corte di legittimità interviene solo sui profili di diritto e sulla corretta applicazione dei principi temporali di opponibilità.

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