Cassazione Penale, Sentenza n. 35678/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gjeci impugna la sentenza confermata dalla Corte d'Appello che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia aggravata per avere agitato un grosso coltello davanti alle persone offese. Con unico motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter c.p., sostenendo che il limite netto che consente la condotta riparatoria solo entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado violi il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. In via subordinata chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche con prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene la questione di illegittimità costituzionale non rilevante perché il reato contestato (minaccia con arma) è procedibile d'ufficio e quindi la disposizione dell'art. 162-ter c.p. (estinz. del reato per condotta riparatoria, applicabile ai reati procedibili a querela) non trova applicazione. Sulle richieste subordinate (particolare tenuità/attenuanti) la Corte rinvia alla motivazione congrua della corte territoriale, rilevando che il ricorso non si è confrontato con quella. Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità determinata da profili di colpa dell'impugnazione, al versamento di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
La norma disciplina l'estinzione del reato mediante condotta riparatoria e presuppone che il reato sia procedibile a querela di parte; quindi non è applicabile ai reati perseguibili d'ufficio. La Corte ne esclude l'applicabilità al caso di minaccia con arma.
art. 3 Cost.
Richiamato dall'impugnante per contestare una presunta violazione del principio di eguaglianza; la Corte rileva che, non trovando applicazione la norma impugnata, la questione di legittimità non è rilevante nel giudizio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. legge 18 dicembre 2020, n.176
Richiama la possibilità di trattare il ricorso senza l'intervento delle parti; nel procedimento il ricorso è stato trattato sulla base di tali disposizioni e le parti hanno concluso per iscritto.
disposizione richiamata per le conseguenze (testo indicato: "ex art. 6416 cod. proc. pen.")
Nella sentenza viene citata la norma che legittima le conseguenze per legge della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende). Il testo citato sembra contenere un refuso numerico nell'estratto, ma la Corte applica la regola che l'inammissibilità per profili di colpa comporta la condanna alla pena pecuniaria e alle spese.
Massime di principio
- La misura della condotta riparatoria prevista dall'art. 162-ter c.p. è applicabile solo ai reati procedibili a querela di parte: per i reati perseguibili d'ufficio non è possibile estinguere il reato mediante riparazione.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la norma denunciata non si applica al caso concreto; in tali ipotesi il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Le censure di carattere subordinato (es. particolare tenuità del fatto o prevalenza delle attenuanti) devono essere specificamente motivate e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale; altrimenti saranno ritenute non affrontate.
- L'impugnazione manifestamente infondata o contenente profili di colpa può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: occorre valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Se il ricorso viene trattato ai sensi di norme che consentono il procedimento senza udienza, le conclusioni scritte delle parti sono decisive: è quindi importante predisporre arguizioni scritte complete e puntuali.
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