Cassazione Penale, Sentenza n. 24528/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori degli imputati deducevano violazione di legge e difetto di motivazione: 1) la confisca era stata applicata anche con riferimento al profitto del reato contestato nella forma tentata (capo 2), mentre l'art. 640‑quater cod.pen. si riferisce ai delitti consumati; perciò prima di disporre la confisca andava accertato che l'importo di € 598.407,84 fosse effettivamente stato percepito; 2) la confisca c.d. per equivalente era stata disposta senza verificare la possibilità di una confisca diretta nei confronti della società EGI Solar S.p.A. (che risultava beneficiaria dei pagamenti) e senza motivare il nesso tra imputati e società né la determinazione dell'importo sottoposto a confisca; inoltre la quantificazione pareva frutto di accertamenti limitati (riguardanti l'anno 2017) e non adeguatamente spiegata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo (G.I.P.) per un nuovo giudizio sul punto. Ha stabilito che la confisca non poteva colpire automaticamente l'intero presunto profitto relativo al reato tentato (occorre verificare se l'importo di € 598.407,84 sia stato effettivamente percepito) e che la confisca per equivalente richiede una motivazione specifica, con esplicitazione del nesso tra imputati e terzi beneficiari (EGI Solar) e della ragione per cui non è possibile procedere alla confisca diretta. In mancanza di tali specifiche motivazioni la misura ablatoria deve essere riconsiderata in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 444 cod.proc.pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che, pur nel rito abbreviato o nell'applicazione della pena su richiesta, il giudice deve fornire motivazioni adeguate quando dispone misure ablative come la confisca.
art. 640 quater cod.pen.
La norma disciplina la confisca del profitto dei reati di truffa (e similari) ma, come interpretata dalla Corte, si applica ai delitti consumati richiedendo che il profitto sia effettivamente percepito; non può essere automaticamente estesa al reato nella forma tentata senza verifica della percezione del profitto.
art. 322 ter cod.pen.
Regola la confisca per equivalente: la Corte sottolinea che essa è applicabile solo quando non è possibile la confisca diretta del profitto e che il giudice deve motivare in modo specifico la sussistenza di tale impossibilità e il rapporto tra gli imputati e i soggetti terzi dai quali sarebbe dovuta essere confiscata la somma.
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Motivazione del vizio in cassazione per violazione di legge: la Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso che denunciavano illegittimità dell'applicazione della confisca e difetto di motivazione rispetto alla confisca per equivalente.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 32678 del 11/03/2015)
Principio secondo cui anche nel rito con motivazione sintetica (come l'applicazione della pena su richiesta delle parti) la confisca per equivalente non può essere disposta senza una motivazione specifica che espliciti i presupposti del suo uso e respinga eventuali giustificazioni circa la sproporzione tra valori sequestrati e profitto.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 640‑quater cod.pen. riguarda i delitti consumati: per reati tentati è necessario accertare che il profitto sia stato effettivamente percepito prima di disporne la confisca.
- La confisca per equivalente (art. 322 ter cod.pen.) è residuale: va praticata solo quando è impossibile la confisca diretta nei confronti del soggetto che ha materialmente percepito il profitto, e la decisione deve essere motivata in modo specifico.
- Anche nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice deve motivare adeguatamente le misure ablative; la motivazione sintetica non è sufficiente per introdurre la confisca per equivalente.
- Quando la presunta profitto è stato ottenuto tramite o percepito da una società (es. EGI Solar S.p.A.), il giudice deve prima verificare la possibilità di confiscare direttamente alla società prima di colpire gli imputati, e motivare il nesso tra imputati e società.
- La quantificazione dell'importo soggetto a confisca deve fondarsi su accertamenti chiari e riferimenti temporali precisi; stime o accertamenti parziali (es. limitati a un anno) devono essere esplicitamente giustificati.
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